Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Lo scudo alla prova di resistenza.
Istruzioni agli uffici per il test
Istruzioni agli uffici per il test
Ai raggi x dei verificatori dovrà esser passato tutto: ciò che il contribuente ha fatto e ciò che ha dichiarato
Dai riscontri dei dati indicati nella dichiarazione riservata alla verifica di eventuali cause ostative. L'Agenzia delle Entrate mette nero su bianco, con la circolare n. 52/E dell'8 ottobre, la mappa dei controlli che gli uffici saranno chiamati a seguire di fronte a contribuenti che, sottoposti ad accessi, ispezioni e verifiche, dovessero opporre lo "scudo fiscale". Un'opposizione che, si ricorda, va fatta all'inizio dell'attività di indagine cui è sottoposto o comunque entro i 30 giorni successivi.
Ai raggi x dei verificatori dovrà passare tutto, ciò che il contribuente ha fatto e ciò che ha dichiarato. Tutta una serie di valutazioni e di adempimenti finalizzata a riconoscere o a disconoscere l'efficacia dell'operazione di emersione delle attività detenute all'estero. A partire dal riscontro dell'autenticità della dichiarazione riservata per arrivare alla verifica dei requisiti necessari per aderire allo scudo: l'effettiva detenzione dell'attività all'estero entro il 31 dicembre 2008, la residenza fiscale in Italia nel periodo d'imposta in cui si è proceduto alla regolarizzazione, l'effettivo rimpatrio o regolarizzazione. Senza tralasciare controlli "base", quali la reale mancata indicazione di quei beni e di quelle attività nei quadri RW e, soprattutto, l'assenza di violazioni degli obblighi dichiarativi già constatate o di attività accertative di cui il contribuente aveva avuto già formale conoscenza alla data di presentazione della dichiarazione riservata.
Il contribuente non sarà, chiaramente, il solo a essere "sollecitato". Interlocutore, per così dire, "privilegiato" sarà l'intermediario incaricato, cui andranno richiesti date e documentazioni.
Si potrebbe banalmente affermare che nulla sarà dato per scontato. E nel caso vi sia fondato motivo di ritenere l'inesistenza dei requisiti, l'Amministrazione finanziaria disconoscerà gli effetti premiali dello scudo e, al ricorrere dei presupposti, inoltrerà la denuncia alla competente autorità giudiziaria. Con, a tale proposito, un memorandum: "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma in tutto in parte una scrittura privata falsa ... è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a 3 anni". Lo afferma il comma 1 dell'articolo 485 del codice penale, norma cui va aggiunta la previsione per cui l'interessato che attesta falsamente, nella dichiarazione riservata, la detenzione fuori del territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate alla data del 31 dicembre 2008, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.
Ai raggi x dei verificatori dovrà passare tutto, ciò che il contribuente ha fatto e ciò che ha dichiarato. Tutta una serie di valutazioni e di adempimenti finalizzata a riconoscere o a disconoscere l'efficacia dell'operazione di emersione delle attività detenute all'estero. A partire dal riscontro dell'autenticità della dichiarazione riservata per arrivare alla verifica dei requisiti necessari per aderire allo scudo: l'effettiva detenzione dell'attività all'estero entro il 31 dicembre 2008, la residenza fiscale in Italia nel periodo d'imposta in cui si è proceduto alla regolarizzazione, l'effettivo rimpatrio o regolarizzazione. Senza tralasciare controlli "base", quali la reale mancata indicazione di quei beni e di quelle attività nei quadri RW e, soprattutto, l'assenza di violazioni degli obblighi dichiarativi già constatate o di attività accertative di cui il contribuente aveva avuto già formale conoscenza alla data di presentazione della dichiarazione riservata.
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r.fo.
pubblicato Venerdì 8 Ottobre 2010
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