Normativa e prassi
Materiale plastico di scarto, rifiuto speciale ma non nell'aliquota
Iva ordinaria al venti per cento per le operazioni di lavorazione e trasporto. Regime del reverse charge per i rottami
plastica riciclata
Niente sconti sulle prestazioni di servizi relative alla gestione del materiale plastico di scarto, anche se questo viene classificato come rifiuto speciale. Operazioni come il recupero, la selezione, il compattamento, la macinazione e il trasporto di tali prodotti pagano quindi l'Iva ordinaria del 20 per cento.
L'aliquota ridotta, infatti, non si applica a tutti i rifiuti speciali, ma soltanto a quelli derivanti dall'attività di recupero e smaltimento e ai fanghi prodotti dalla potabilizzazione, da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e dall'abbattimento di fumi.
A ribadirlo è l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 454/E del 1° dicembre, che fa anche il punto sull'applicabilità del regime del reverse charge alle compravendite, alle lavorazioni e al trasporto della plastica di scarto.

In generale, le cessioni di questo specifico prodotto sono soggette al meccanismo dell'inversione contabile. A una condizione: gli avanzi devono essere qualificabili come rottami, ossia come beni non utilizzabili rispetto alla loro destinazione iniziale se non sottoposti a successive trasformazioni. Inoltre, il risultato ottenuto, definito "pronto al forno", deve aver conservato la sua natura originaria ed essere ancora a tutti gli effetti un rottame.
Accanto alle cessioni, anche per le prestazioni di servizi relative al materiale plastico di scarto vale il principio del reverse charge. Una disposizione che si applica soltanto a una serie di operazioni espressamente indicate dalla normativa di riferimento, dalla ripulitura alla selezione al compattamento, e che hanno come output finale la produzione di rottami.
Per quanto riguarda, invece, le prestazioni di trasporto dei residui plastici, l'inversione contabile, stando al documento di prassi, si applica solo a quelle rese dal cedente o per suo conto e a proprie spese, mentre restano escluse quelle effettuate dall'acquirente per suo conto e a proprie spese.

A sollecitare il parere dell'Agenzia è un'istanza di interpello presentata da un'impresa di recupero e riciclaggio di rottami di plastica provenienti da industrie, consorzi, riciclatori, Onlus, organismi di volontariato e trasformatori. Per la pulitura, la selezione, il compattamento e la macinazione di questo materiale, l'interpellante si affida a ditte esterne che provvedono a trasformarlo in "pronto al forno", ossia in un prodotto non più utilizzabile secondo la destinazione iniziale se non dopo aver subito ulteriori lavorazioni. Anche il trasporto è esternalizzato, mentre la rifusione o la commercializzazione sono curate dalla stessa società autrice dell'interpello, interessata a conoscere quali sono le aliquote Iva applicabili alle diverse operazioni.

Più precisamente, il contribuente ritiene che l'aliquota ridotta del 10% sia estendibile a tutte le tipologie di rifiuti speciali, compresi quelli derivanti da processi industriali o artigianali. Una convinzione che mal si concilia con le disposizioni normative citate nella risoluzione, a partire dal decreto legislativo 152/2006. Questo, infatti, così come specificato dalla circolare 43/E del 12 maggio scorso, contiene un elenco dettagliato delle diverse tipologie di rifiuti classificabili come speciali. Non a tutte però si applica l'Iva ridotta al 10%, valida esclusivamente per i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento e i fanghi prodotti dalla potabilizzazione, da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e dall'abbattimento di fumi. Resta dunque escluso dall'agevolazione il materiale plastico di scarto trattato dall'interpellante. Le prestazioni di servizi connesse alla gestione di questi residui scontano dunque l'aliquota Iva ordinaria del 20 per cento.
Laura Mingioni
pubblicato Lunedì 1 Dicembre 2008

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