Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Mediazione delle controversie.
Il regime fiscale dei proventi
Il regime fiscale dei proventi
Le prestazioni effettuate dalle apposite strutture istituite presso il tribunale, dall’Ordine degli avvocati, vanno considerate attività organizzata in forma d’impresa
L’attività finalizzata ad assistere le parti per trovare l’accordo in una controversia è fiscalmente rilevante. Scontano l’Ires, infatti, i proventi conseguiti dagli organismi di mediazione. Si applica l’Iva, inoltre, agli importi versati dai “litiganti” ai predetti enti, per la prestazione svolta.
È in sintesi il contenuto della risoluzione n. 113/E del 29 novembre, che ha fornito chiarimenti sul corretto regime fiscale da applicare all’attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Il documento di prassi esamina, in particolare, il trattamento tributario ai fini Ires e Iva dei proventi da attività di mediazione, cioè, i contributi erogati dai consigli dell’Ordine agli organismi di mediazione e le somme versate dai clienti. Il regime fiscale di entrambi i compensi è analizzato sia nel caso in cui l’organismo di mediazione sia istituito come dipartimento dei consigli dell’Ordine stesso, sia se sia istituito come ente autonomo.
Istituto della mediazione
L’Agenzia delle Entrate delinea, in primo luogo, i presupposti per l’applicazione dell’Ires e dell’Iva e fornisce, poi, un quadro normativo dell’istituto della mediazione. L’Ires si applica alle somme in denaro rientranti nella categoria dei redditi di impresa, l’Iva alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati a titolo oneroso nell’esercizio di imprese o arti e professioni. La risoluzione ricorda che per “esercizio d’ impresa” si intende, sia ai fini Ires che Iva, l’esercizio per professione abituale, sebbene non esclusiva, delle attività individuate nell’articolo 2195 del codice civile anche se non organizzate in forma di impresa, e di quelle non rientranti nell’elenco del citato articolo, se organizzate in forma di impresa.
L’attività di mediazione, svolta da un terzo soggetto imparziale, è finalizzata a trovare un accordo amichevole nelle liti, mentre l’“attività di conciliazione” è rappresentata dalla composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.
La risoluzione ricorda, poi, che sono abilitati a costituire organismi di mediazione sia gli enti pubblici o privati, sia (come nel caso in esame) i Consigli degli ordini professionali. Non c’è praticamente differenza tra le due tipologie se non nella fase procedurale, vale a dire quella antecedente all’iscrizione nel Registro, che consente di verificare la professionalità e l’efficienza dell’organo conciliatore. Per tale iscrizione, gli organismi costituiti dai Consigli degli ordini professionali, a differenza degli altri, non necessitano della preventiva verifica della “capacità finanziaria” e “trasparenza amministrativa e contabile” perché la garanzia risulta implicita; di conseguenza, l’unico adempimento è quello della “stipulazione di una polizza assicurativa” per la responsabilità dell’attività.
I mediatori non possono percepire compensi direttamente dalle parti; sono invece retribuiti dall’organismo di mediazione. Dunque, per i rapporti economici, il vincolo è unicamente fra ente di mediazione e parti.
Alla luce del quadro su delineato, la risoluzione, contrariamente a quanto prospettato dall’istante, precisa che il lavoro di mediatore non è riconducibile tra quelli non commerciali di tipo pubblicistico, ma deve considerarsi un’attività organizzata in forma d’impresa e diretta alla prestazione di servizi e, di conseguenza, sconta sia l’Ires sia l’Iva. In relazione ai due tributi, però, va fatto qualche distinguo.
Somme corrisposte dall’Ordine all’organismo di mediazione
I contributi corrisposti dall’Ordine degli avvocati ai mediatori costituiscono reddito d’impresa e scontano l’Ires, a meno che gli organismi di mediazione non siano istituiti come dipartimento dello stesso consiglio dell’Ordine, perché, in quest’ultimo caso, si tratterebbe di semplici movimentazioni di denaro nell’ambito del medesimo soggetto.
Diverso il discorso per l’Iva, perché l’individuazione del corretto trattamento tributario richiede l’esame dei singoli rapporti giuridici tra l’erogante e il percettore, al fine di verificare l’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’imposta, circostanza non accertabile in sede di interpello.
Somme corrisposte dalle “parti” all’organismo di mediazione
Riguardo gli importi versati dai clienti agli organismi di mediazione, l’Agenzia precisa che gli stessi concorrono alla determinazione del reddito di impresa sia se gli organismi di mediazione sono autonomi rispetto ai consigli degli Ordini sia se sono istituiti come dipartimenti dei consigli stessi. Tali redditi saranno imputabili all’organismo di mediazione nel primo caso, al Consiglio dell’ordine nel secondo. Le stesse somme, conclude la risoluzione, sono imponibili anche ai fini Iva in quanto costituiscono corrispettivi di prestazioni di servizi.
È in sintesi il contenuto della risoluzione n. 113/E del 29 novembre, che ha fornito chiarimenti sul corretto regime fiscale da applicare all’attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Il documento di prassi esamina, in particolare, il trattamento tributario ai fini Ires e Iva dei proventi da attività di mediazione, cioè, i contributi erogati dai consigli dell’Ordine agli organismi di mediazione e le somme versate dai clienti. Il regime fiscale di entrambi i compensi è analizzato sia nel caso in cui l’organismo di mediazione sia istituito come dipartimento dei consigli dell’Ordine stesso, sia se sia istituito come ente autonomo.
Istituto della mediazione
L’Agenzia delle Entrate delinea, in primo luogo, i presupposti per l’applicazione dell’Ires e dell’Iva e fornisce, poi, un quadro normativo dell’istituto della mediazione. L’Ires si applica alle somme in denaro rientranti nella categoria dei redditi di impresa, l’Iva alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati a titolo oneroso nell’esercizio di imprese o arti e professioni. La risoluzione ricorda che per “esercizio d’ impresa” si intende, sia ai fini Ires che Iva, l’esercizio per professione abituale, sebbene non esclusiva, delle attività individuate nell’articolo 2195 del codice civile anche se non organizzate in forma di impresa, e di quelle non rientranti nell’elenco del citato articolo, se organizzate in forma di impresa.
L’attività di mediazione, svolta da un terzo soggetto imparziale, è finalizzata a trovare un accordo amichevole nelle liti, mentre l’“attività di conciliazione” è rappresentata dalla composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.
La risoluzione ricorda, poi, che sono abilitati a costituire organismi di mediazione sia gli enti pubblici o privati, sia (come nel caso in esame) i Consigli degli ordini professionali. Non c’è praticamente differenza tra le due tipologie se non nella fase procedurale, vale a dire quella antecedente all’iscrizione nel Registro, che consente di verificare la professionalità e l’efficienza dell’organo conciliatore. Per tale iscrizione, gli organismi costituiti dai Consigli degli ordini professionali, a differenza degli altri, non necessitano della preventiva verifica della “capacità finanziaria” e “trasparenza amministrativa e contabile” perché la garanzia risulta implicita; di conseguenza, l’unico adempimento è quello della “stipulazione di una polizza assicurativa” per la responsabilità dell’attività.
I mediatori non possono percepire compensi direttamente dalle parti; sono invece retribuiti dall’organismo di mediazione. Dunque, per i rapporti economici, il vincolo è unicamente fra ente di mediazione e parti.
Alla luce del quadro su delineato, la risoluzione, contrariamente a quanto prospettato dall’istante, precisa che il lavoro di mediatore non è riconducibile tra quelli non commerciali di tipo pubblicistico, ma deve considerarsi un’attività organizzata in forma d’impresa e diretta alla prestazione di servizi e, di conseguenza, sconta sia l’Ires sia l’Iva. In relazione ai due tributi, però, va fatto qualche distinguo.
Somme corrisposte dall’Ordine all’organismo di mediazione
I contributi corrisposti dall’Ordine degli avvocati ai mediatori costituiscono reddito d’impresa e scontano l’Ires, a meno che gli organismi di mediazione non siano istituiti come dipartimento dello stesso consiglio dell’Ordine, perché, in quest’ultimo caso, si tratterebbe di semplici movimentazioni di denaro nell’ambito del medesimo soggetto.
Diverso il discorso per l’Iva, perché l’individuazione del corretto trattamento tributario richiede l’esame dei singoli rapporti giuridici tra l’erogante e il percettore, al fine di verificare l’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’imposta, circostanza non accertabile in sede di interpello.
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Patrizia De Juliis
pubblicato Martedì 29 Novembre 2011
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