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Normativa e prassi
Monitoraggio sulle polizze estere,
per l'esonero basta l'intermediario
per l'esonero basta l'intermediario
Purché residente, non conta se nominato dal contribuente o direttamente dalla compagnia
L'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale è applicabile a tutte le polizze assicurative a contenuto finanziario contratte con compagnie estere per il tramite di un intermediario residente a cui sia stato conferito l'incarico di regolare i flussi connessi con l'investimento, il disinvestimento e il pagamento dei relativi proventi.
E' irrilevante la modalità del conferimento dell'incarico, che può essere dato sia dal contribuente tramite delega, sia dalla compagnia estera attraverso una specifica clausola, nell'ambito dell'accordo negoziale, che individui la persona addetta a erogare le prestazioni al contribuente, compresi i riscatti anticipati e i rendimenti.
E', in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 15/E del 18 febbraio, con cui l'Agenzia fornisce chiarimenti sugli obblighi di monitoraggio fiscale in riferimento alle polizze di assicurazione estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia.
L'Agenzia ricorda, in primo luogo, gli obblighi connessi alla detenzione di investimenti o attività estere di natura finanziaria, detenuti da persone fisiche, enti non commerciali e società personali non commerciali (articolo 4 del Dl 167/1990): il contribuente è tenuto a compilare il modulo RW di Unico, indicando sia il totale dei premi versati sia i trasferimenti finanziari da e verso l'estero.
Evidenzia, poi, che l'obbligo del monitoraggio deriva dalla necessità dell'Amministrazione finanziaria di avere a disposizione tutti gli elementi utili per verificare il corretto adempimento degli oneri tributari legati al possesso di attività e investimenti all'estero.
Sono esonerati da tale obbligo: le attività finanziarie date in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, i contratti che producono redditi di natura finanziaria conclusi anch'essi tramite intermediari, depositi e conti correnti (articolo 4, comma 4, Dl 167/1990). Tutti e tre i casi, sottolinea l'Agenzia, sono accomunati dalla nomina di un "intermediario residente", preposto alla riscossione dei redditi, anche se non gravati da alcuna forma di prelievo alla fonte.
Il regime di esonero è, dunque, applicabile alle polizze assicurative concluse con le compagnie di assicurazione estere, a patto che sia stato nominato un intermediario residente, con l'incarico di regolare i flussi legati all'attività di investimento.
Non è rilevante, invece, per l'esclusione dagli obblighi di monitoraggio, e questo è il punto centrale della risoluzione, la modalità di conferimento dell'incarico, che può essere attribuito direttamente dal contribuente con delega, oppure dalla società estera che, nell'ambito dell'accordo negoziale, individua l'intermediario tramite una clausola ad hoc.
In caso di revoca o di scadenza della delega, conclude l'Agenzia, l'incaricato dovrà comunicare all'Amministrazione fiscale, nel modello 770, a partire dal periodo d'imposta 2011, i dati del contribuente che ha contratto la polizza.
E' irrilevante la modalità del conferimento dell'incarico, che può essere dato sia dal contribuente tramite delega, sia dalla compagnia estera attraverso una specifica clausola, nell'ambito dell'accordo negoziale, che individui la persona addetta a erogare le prestazioni al contribuente, compresi i riscatti anticipati e i rendimenti.
E', in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 15/E del 18 febbraio, con cui l'Agenzia fornisce chiarimenti sugli obblighi di monitoraggio fiscale in riferimento alle polizze di assicurazione estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia.
L'Agenzia ricorda, in primo luogo, gli obblighi connessi alla detenzione di investimenti o attività estere di natura finanziaria, detenuti da persone fisiche, enti non commerciali e società personali non commerciali (articolo 4 del Dl 167/1990): il contribuente è tenuto a compilare il modulo RW di Unico, indicando sia il totale dei premi versati sia i trasferimenti finanziari da e verso l'estero.
Evidenzia, poi, che l'obbligo del monitoraggio deriva dalla necessità dell'Amministrazione finanziaria di avere a disposizione tutti gli elementi utili per verificare il corretto adempimento degli oneri tributari legati al possesso di attività e investimenti all'estero.
Sono esonerati da tale obbligo: le attività finanziarie date in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, i contratti che producono redditi di natura finanziaria conclusi anch'essi tramite intermediari, depositi e conti correnti (articolo 4, comma 4, Dl 167/1990). Tutti e tre i casi, sottolinea l'Agenzia, sono accomunati dalla nomina di un "intermediario residente", preposto alla riscossione dei redditi, anche se non gravati da alcuna forma di prelievo alla fonte.
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Non è rilevante, invece, per l'esclusione dagli obblighi di monitoraggio, e questo è il punto centrale della risoluzione, la modalità di conferimento dell'incarico, che può essere attribuito direttamente dal contribuente con delega, oppure dalla società estera che, nell'ambito dell'accordo negoziale, individua l'intermediario tramite una clausola ad hoc.
In caso di revoca o di scadenza della delega, conclude l'Agenzia, l'incaricato dovrà comunicare all'Amministrazione fiscale, nel modello 770, a partire dal periodo d'imposta 2011, i dati del contribuente che ha contratto la polizza.
Patrizia De Juliis
pubblicato Venerdì 18 Febbraio 2011
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