Normativa e prassi
New entry tra le attività agricole.
Meno tasse per chi produce pane
Le nuove norme scattano a partire dal 2010. Agevolata la "produzione" di pesce, crostacei e molluschi
Ampliata la lista dei prodotti agricoli a tassazione ridotta. Si tratta di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, radici o tuberi, frutta in guscio commestibile, prodotti di panetteria freschi, grappa, malto e birra. La loro manipolazione, trasformazione e conservazione produce reddito agrario e può quindi fruire di un regime fiscale di favore, con tassazione su base catastale.
Le novità nel decreto Mef del 5 agosto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre.

Il provvedimento è stato emanato in base alle disposizioni dell'articolo 32 del Tuir, che considera attività agricole ricomprese nel reddito agrario quelle dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione di "prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali" e che prevede il periodico rinnovamento della lista dei beni da parte del ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del ministro delle Politiche agricole e forestali. La nuova tabella, dunque, sostituisce quella approvata con decreto Mef del 26 ottobre 2007.

Oltre al debutto dei nuovi beni, l'altra novità riguarda pesce, crostacei e molluschi: alla "conservazione" di questi prodotti ittici, nel nuovo elenco è stata aggiunta la voce "produzione". La denominazione completa è ora "produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce", con l'effetto di ampliare notevolmente il raggio d'azione dei benefici fiscali.

I prodotti del nuovo elenco sono stati individuati sulla base della classificazione delle attività economiche "Ateco 2007", approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007 (G.U. n. 296 del 21 dicembre 2007).

Come previsto dall'articolo 3 del decreto, le nuove norme decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. Pertanto, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (come le persone fisiche e le società semplici), il regime agevolato si applica già da quest'anno: la tassazione avverrà su base catastale e non in base agli effettivi ricavi meno i costi sostenuti.

L'elenco aggiornato:
  • Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 -10.12.0)
  • Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0)
  • Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate (ex 10.31.0)
  • Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0)
  • Produzione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0)
  • Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 - 10.41.1 - 10.41.2)
  • Produzione di olio di semi di granturco (olio di mais) (ex 10.62.0)
  • Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.41.0 - 01.45.0 - 10.51.1 - 10.51.2)
  • Lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3)
  • Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4)
  • Produzione di prodotti di panetteria freschi (10.71.1)
  • Produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2)
  • Produzione di grappa (ex 11.01.0)
  • Produzione di aceto (ex 10.84.0)
  • Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0)
  • Produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0)
  • Disidratazione di erba medica (ex 10.91.0)
  • Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0)
  • Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0)
  • Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi. 
 
Patrizia De Juliis
pubblicato Lunedì 13 Settembre 2010

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