Normativa e prassi
Non rileva ai fini Iva
la cessione gratuita di beni immobili
Negli altri casi l'operazione è imponibile poiché rappresenta l'oggetto dell'attività propria della società
L'Agenzia delle Entrate ha precisato il regime Iva applicabile alla cessione gratuita di beni immobili effettuata da società nei confronti di un Comune, secondo il quale l'operazione, ai sensi dell'art. 51, legge n. 342/2000, poteva escludersi dall'imposta, giacché in esecuzione di convenzioni di lottizzazione (risoluzione n. 6/E del 14 gennaio 2003).

In particolare, la fattispecie oggetto della richiesta di chiarimento aveva per oggetto la cessione gratuita al Comune, da parte di società di gestione immobiliare, di due aree con i relativi edifici annessi consistenti in una scuola materna e un circolo ricreativo, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti dalle stesse società per la realizzazione del piano di recupero di una zona in cui sono situate le predette aree.

La legge n. 342/2000, all'articolo 51, prevede l'irrilevanza, ai fini Iva, anche con riguardo all'esercizio del diritto alla detrazione, delle cessioni nei confronti di Comuni di aree e di opere di urbanizzazione effettuate a scomputo degli oneri o contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazioni.

Questa interpretazione normativa, come si evince dalla circolare n. 207 del 2000 esplicativa della citata legge n. 342, si è resa necessaria per il differente orientamento che nel passato si era evidenziato tra la prassi ministeriale e la giurisprudenza amministrativa, in relazione proprio al trattamento Iva delle predette operazioni, stabilendo, in maniera precisa, che alle stesse è applicabile quello riconosciuto ai contributi di urbanizzazione versati in denaro contante dalle società costruttrici-concessionarie al fine del rilascio, da parte del Comune, della concessione a edificare, come previsto dalla cosiddetta "legge Bucalossi" del 28 gennaio 1977.
Infatti, con risoluzione n. 363292 del 1978, l'amministrazione finanziaria aveva precisato che il contributo di urbanizzazione in denaro versato dal concessionario non rientrava nel campo di applicazione del tributo per la circostanza che nel rapporto che si instaura tra il Comune e il destinatario della concessione si riconoscono "innegabili caratteristiche di generalità, tipiche proprio del rapporto di natura tributaria".

Quindi, con la disposizione innanzi menzionata, il legislatore ha ritenuto di poter individuare la stessa natura anche alle cessioni di opere di urbanizzazione o di aree effettuate dalle imprese concessionarie ai Comuni a scomputo dei medesimi contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione. Ciò in quanto, la stessa natura patrimoniale imposta del suddetto contributo può essere ravvisata nella realizzazione diretta dell'opera di urbanizzazione o nella cessione di area in esecuzione di una convenzione di lottizzazione.

Pertanto, la cessione gratuita dell'area con annessa la scuola materna, rappresentando quest'ultima una opera di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell'articolo 4, della legge n. 847 del 1964, come integrato dall'articolo 44, della legge n. 865 del 1971, può essere ritenuta a ragione una cessione realizzata a scomputo del contributo di urbanizzazione.

Viceversa, la cessione, seppur gratuita, dell'area dove è situato il circolo ricreativo, che, a differenza della scuola, non può essere qualificato quale opera di urbanizzazione ai sensi delle citate disposizioni, deve considerarsi operazione imponibile all'Iva ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, n. 4), del Dpr n. 633 del 1972, in quanto cessione di un bene immobile posta in essere da società per le quali la compravendita di beni immobili rappresenta l'oggetto della propria attività.
Luigi Marzullo
pubblicato Mercoledì 15 Gennaio 2003

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