Normativa e prassi
Pensione con Irpef in eccesso:
come si calcola il rimborso
Chi non ha corretto in tempo la dichiarazione può comunque chiedere la “resa” dell’indebito. Tempo 4 anni
Il contribuente che ha inconsapevolmente scontato un'Irpef più "pesante" a causa di un prelievo impreciso, cioè effettuato sull'intero importo percepito come pensione integrativa, anziché sull'87,5%, può chiedere il rimborso dell'indebito, anche se fuori tempo massimo per presentare una dichiarazione correttiva a suo favore.
Dal canto suo, l'ufficio finanziario, che riceve l'istanza di rimborso, non si limita a calcolare l'esatta somma da restituire sulla base delle errate ritenute operate a monte dal sostituto d'imposta, bensì si muove in un contesto più generale, andando a riliquidare il reddito complessivo di ciascun anno in cui le ritenute sono state effettuate in misura superiore a quella prevista dalle norme.
Questo precisa la risoluzione n. 93/E del 24 settembre, questa la procedura alla quale dovranno uniformarsi gli uffici dell'Agenzia.

Una puntualizzazione che arriva, sotto forma di consulenza giuridica, in soccorso di una direzione regionale che ha chiesto chiarimenti in relazione alle modalità di calcolo delle somme da restituire. La questione, in particolare, si riferisce alle prestazioni pensionistiche periodiche rese dai fondi integrativi di previdenza, nel caso specifico dall'Inps, maturate fino al 31 dicembre 2000, che "costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto" (articolo 52, comma 1, lettera d), del Tuir). Pertanto, il reddito originariamente dichiarato deve essere opportunamente ridotto della quota di pensione "detassata", quel 12,5%, e l'imposta, naturalmente, rideterminata.

Stabilito il perdurare del diritto a riavere quanto versato in più e il metodo di calcolo della somma in questione, il percorso argomentativo della risoluzione si sposta sui termini, temporali e formali, entro i quali esercitare tale diritto. Nel documento si legge, infatti, che, nel caso in cui il contribuente non abbia effettuato la correzione a suo favore entro il termine (articolo 2, comma 8-bis, Dpr 322/1998) per presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta successivo, può inoltrate un'istanza di rimborso, attenendosi alla tempistica prevista dall'articolo 38 del Dpr 602/1973, vale a dire 48 mesi dalla data del versamento o da quella in cui è stata operata la ritenuta, nell'ipotesi si tratti di importi soggetti appunto a ritenuta.

La via del rimborso è percorribile anche quando non esiste alcuna dichiarazione perché il pensionato rientra in uno dei casi di esonero dall'adempimento elencati nell'articolo 1, comma 4, del Dpr 600/1973. Pertanto, il diritto al recupero dell'indebito è sganciato dall'avvenuta presentazione della dichiarazione. In tale ipotesi, il termine di 48 mesi decorre a partire da quello previsto per il saldo delle imposte relative all'anno nel corso del quale è stata operata la maggiore ritenuta.
Né i "vizi" letterali dell'istanza possono pregiudicare il buon fine della vicenda. Questo poiché il Fisco non perde di vista la buona fede del contribuente, in queste ipotesi spesso ignaro e, anzi, è tenuto a informarlo "di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito …" (articolo 6, comma 2, legge 212/2000).
Paola Pullella Lucano
pubblicato Venerdì 24 Settembre 2010

I più letti

testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
testo alternativo per immagine
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
Salve quelle già compilate, che dovranno essere accettate da Banche, Poste e Agenti della riscossione, nelle deleghe di pagamento andrà “segnalata” la scelta del contribuente per il pagamento di giugno
testo alternativo per immagine
Nessun invito al contraddittorio è previsto dalla legge per la liquidazione dell’imposta eseguita con tale metodo. È inutile dialogare se i dati corrispondono al dichiarato
testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
non change
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione