Venerdì 3 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Normativa e prassi
Personale Nato: l'esenzione Irpef
non si applica ai pensionati
non si applica ai pensionati
Il beneficio previsto dall'accordo tra Italia e Comando supremo alleato riguarda i soli dipendenti in attività
Le pensioni erogate dalle Organizzazioni internazionali coordinate ai lavoratori dipendenti che hanno prestato servizio presso la Nato, non godono dell'esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi prevista dall'articolo 8, lettera c), del Dpr 2083/1962, che va riferita ai soli stipendi ed emolumenti percepiti in costanza del rapporto lavorativo.
Lo chiarisce l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 285/E del 16 dicembre.
Il quesito relativo al trattamento tributario da applicare alle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti che hanno prestato la loro opera presso la Nato è stato posto dallo Ios, l'organismo che coordina il trattamento salariale e pensionistico di sei organizzazioni internazionali ("Organizzazioni coordinate": Consiglio d'Europa, Agenzia spaziale europea, Unione dell'Europa occidentale, Nato, Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, Ocse).
Alcuni pensionati della Nato hanno presentato istanza di rimborso Irpef, ritenendo che il loro trattamento pensionistico fosse esente da imposta, in base alle disposizioni contenute nel Dpr 2083/1962, riguardante un accordo tra il governo italiano e il Comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato del Nord Atlantico. L'articolo 8, lettera c), del decreto prevede che il personale civile alle dirette dipendenze della Nato sia "esente dal pagamento delle imposte erariali e locali sui redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti ad esso corrisposti dai quartieri generali interalleati nella loro qualità di impiegati di detti quartieri generali".
Nell'esaminare la questione, i tecnici dell'Amministrazione finanziaria partono dall'articolo 1 del Tuir, in base al quale presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura derivanti dal possesso di redditi rientrati nelle categorie indicate nell'articolo 6 (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi). Ne consegue che l'obbligazione tributaria in Italia deriva dal possesso di reddito, a meno che non si tratti di redditi esenti per specifiche disposizioni di legge.
Non è questo però il caso dell'ex personale della Nato, ora in pensione, dal momento che il legislatore ha stabilito, ai fini della spettanza del beneficio fiscale, due condizioni tassative: deve trattarsi di "redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti", corrisposti al personale civile "dai quartieri generali interalleati nella loro qualità di impiegati di detti quartieri generali".
È chiaro, dunque, a parere delle Entrate, che la norma prevede un trattamento tributario speciale per il personale in servizio presso le organizzazioni internazionali, in relazione alle finalità istituzionali da queste perseguite, e che tale regime agevolativo non trova applicazione per coloro che non vi prestano più la loro opera.
Infine, a sostegno di tale interpretazione, viene richiamato il Regolamento pensionistico delle "organizzazioni coordinate", che prevede la tassazione delle pensioni in oggetto nello Stato in cui risiede il beneficiario, in base alle norme lì vigenti.
Lo chiarisce l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 285/E del 16 dicembre.
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Alcuni pensionati della Nato hanno presentato istanza di rimborso Irpef, ritenendo che il loro trattamento pensionistico fosse esente da imposta, in base alle disposizioni contenute nel Dpr 2083/1962, riguardante un accordo tra il governo italiano e il Comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato del Nord Atlantico. L'articolo 8, lettera c), del decreto prevede che il personale civile alle dirette dipendenze della Nato sia "esente dal pagamento delle imposte erariali e locali sui redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti ad esso corrisposti dai quartieri generali interalleati nella loro qualità di impiegati di detti quartieri generali".
Nell'esaminare la questione, i tecnici dell'Amministrazione finanziaria partono dall'articolo 1 del Tuir, in base al quale presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura derivanti dal possesso di redditi rientrati nelle categorie indicate nell'articolo 6 (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi). Ne consegue che l'obbligazione tributaria in Italia deriva dal possesso di reddito, a meno che non si tratti di redditi esenti per specifiche disposizioni di legge.
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Lilia Chini
pubblicato Mercoledì 16 Dicembre 2009
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