Venerdì 3 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Normativa e prassi
Porta chiusa agli sconti del Fisco
se la prima casa sta stretta
se la prima casa sta stretta
I benefici valgono solo quando l’immobile già acquistato con l’agevolazione è assolutamente inidoneo
La casa scomoda non apre agli acquisti agevolati. Se un contribuente abita in un immobile che il coniuge ha comprato prima del matrimonio sfruttando i benefici fiscali “prima casa” e l’alloggio si rivela in seguito troppo piccolo per soddisfare le esigenze della famiglia, questa non è una buona ragione per godere ancora una volta delle agevolazioni. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 86/E pubblicata oggi, che risponde a un’istanza di interpello sulle facilitazioni offerte dal Fisco per acquistare la prima casa.
Più precisamente, l’interpellante, sposato in regime di comunione legale di beni, è interessato a sapere se sia possibile “duplicare” i benefici “prima casa”, ossia avvalersi di questi aiuti del Fisco per comprare un’abitazione più grande di quella in cui già risiede, acquistata ante-matrimonio dal consorte in forma agevolata. Un interrogativo che, secondo i tecnici delle Entrate, non ammette risposta positiva, se non quando l’immobile è assolutamente inadatto a fungere da abitazione. È il caso, ad esempio, del contribuente che si è visto riconoscere dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 100 dell’8 gennaio 2010, il diritto di beneficiare delle agevolazioni “prima casa” pur essendo già proprietario di un altro edificio. Quest’ultimo, però, era stato giudicato del tutto inadatto all’uso abitativo, sia per le dimensioni, appena 22 metri quadrati, sia per le sue caratteristiche specifiche.
I principi interpretativi proposti dai magistrati dalla Suprema corte non possono, quindi, essere estesi alla situazione delineata nell’interpello. Una casa composta da due vani catastali e accessori e abitata da tre componenti familiari, infatti, non concretizza un’ipotesi di assoluta inidoneità, come può essere, per esempio, l’inagibilità.
Il documento di prassi ribadisce comunque che resta ferma la possibilità di avvalersi delle agevolazioni “prima casa” pro quota nella misura del 50 per cento, ossia limitatamente alla parte comprata dal coniuge in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. In particolare, l’abitazione acquistata non deve essere di lusso e deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha stabilito la propria residenza o intende farlo entro 18 mesi dalla stipula del contratto o, ancora, nel Comune in cui il compratore svolge la sua attività principale. Inoltre, all’atto di acquisto è necessario dichiarare di non essere in possesso nello stesso Comune o nell’intero territorio nazionale di un altro immobile a uso abitativo, se acquistato con le agevolazioni.
Più precisamente, l’interpellante, sposato in regime di comunione legale di beni, è interessato a sapere se sia possibile “duplicare” i benefici “prima casa”, ossia avvalersi di questi aiuti del Fisco per comprare un’abitazione più grande di quella in cui già risiede, acquistata ante-matrimonio dal consorte in forma agevolata. Un interrogativo che, secondo i tecnici delle Entrate, non ammette risposta positiva, se non quando l’immobile è assolutamente inadatto a fungere da abitazione. È il caso, ad esempio, del contribuente che si è visto riconoscere dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 100 dell’8 gennaio 2010, il diritto di beneficiare delle agevolazioni “prima casa” pur essendo già proprietario di un altro edificio. Quest’ultimo, però, era stato giudicato del tutto inadatto all’uso abitativo, sia per le dimensioni, appena 22 metri quadrati, sia per le sue caratteristiche specifiche.
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Laura Mingioni
pubblicato Venerdì 20 Agosto 2010
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