Mercoledì 19 Giugno 2013 - Aggiornato alle 19:26
Normativa e prassi
Portoncino nuovo, si apre una piccola “finestra” sul 55 per cento
L’agevolazione sul risparmio energetico vale anche per le porte di entrata degli immobili a certe condizioni
Nei lavori di ristrutturazione effettuati su un immobile già esistente non tutte le spese sostenute possono avvalersi delle agevolazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. In particolare alla sostituzione portone d’ingresso, la detrazione d’imposta del 55% delle spese sostenute si applica soltanto se possiede le caratteristiche tecniche e costruttive degli infissi.
E’, in sintesi, la risposta fornita dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 475/E del 9 dicembre in relazione a un interpello presentato da un contribuente che sta ristrutturando il proprio appartamento. I lavori, in particolare, consistono nello spostamento di muri interni, rifacimento di impianti idrici, di riscaldamento, elettrici, pavimentazione e trasformazione degli infissi. Nell’ambito di questi lavori si è provveduto a sostituire il portoncino d’ingresso con uno nuovo per il quale il fornitore ha consegnato la dichiarazione che attesta la trasmittanza termica. L’interessato ritiene che anche al portoncino d’ingresso si possa applicare l’agevolazione prevista dalla normativa vigente in quanto contribuisce a delimitare il volume riscaldato dell’appartamento ai fini della riduzione della dispersione di calore.
Nella risposta l’Amministrazione prende in esame le leggi finanziarie (quella del 2007 e la successiva del 2008) che hanno introdotto la detrazione del 55% e ne hanno definito il campo di applicazione. Innanzitutto occorre fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 1, comma 345 della legge 296/06, e i successivi decreti interministeriali emanati dal ministero dell’Economia e Finanze di concerto con il ministero dello Sviluppo economico, in cui vengono chiaramente indicati quali siano gli interventi di ristrutturazione agevolabili, poiché delimitano il volume riscaldato verso l’esterno: le strutture opache verticali (le mura), le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), le finestre comprensive di infissi, o anche dei soli vetri, purché si rispettino i valori di trasmittanza termica U.
Dall’esame della normativa non emerge la possibilità di applicare il beneficio anche al portone d’ingresso e, quindi, se ne deduce che tale rifacimento non è considerato significativo per il conseguimento del risparmio energetico, unico elemento determinante per il riconoscimento dell’agevolazione. Tuttavia se si considera il portoncino d’ingresso alla stregua delle strutture opache verticali, su cui sono effettuati lavori di coibentazione per conseguire gli indici di risparmio energetico richiesti, o lo si assimila a una porta finestra, e quindi con le stesse componenti costruttive degli infissi, allora è possibile applicare la detrazione d’imposta.
L’Agenzia ricorda poi che il risparmio energetico conseguito nei lavori di ristrutturazione deve essere comprovato da specifica documentazione indicata dal decreto interministeriale del 19 febbraio 2007. In particolare sono richieste l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato (verifica e attestazione a garanzia di rispondenza dell’intervento eseguito ai requisiti tecnici richiesti) e l’attestato di certificazione o qualificazione energetica.
Per quanto riguarda la sostituzione degli infissi, sottolinea l’Agenzia, sono state anche introdotte delle semplificazioni riguardanti la documentazione da presentare. L’asseverazione, infatti, può essere sostituita da una certificazione del produttore che attesti “il rispetto degli stessi requisiti previsti per gli interventi sull’involucro degli edifici, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa UE in materia di attestazione di conformità del prodotto”. Inoltre, la disposizione contenuta nella Finanziaria 2008 prevede che per i lavori di rifacimento interno delle singole unità immobiliari non sia richiesto l’attestato di certificazione (o di riqualificazione) energetica.
Nel caso in esame, purché siano rispettate le altre condizioni e modalità previste dalla normativa che disciplina la detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico, la certificazione rilasciata dal produttore può essere utile per l’applicazione del beneficio, a condizione però che il portoncino d’ingresso presenti caratteristiche tecniche e costruttive proprie delle finestre. Diversamente la rispondenza dell’intervento per scopi di risparmio energetico dovrà essere dimostrata dalla specifica documentazione rilasciata dal tecnico abilitato.
Lilia Chini
Gianluca Di Muro
pubblicato Martedì 9 Dicembre 2008
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