Normativa e prassi
Prestiti agevolati ai dipendenti:
irrilevante chi indica la banca
La scelta dell'istituto non rileva sul contributo in conto interessi concesso dall'azienda sui mutui dei lavoratori

Gli interessi sui prestiti concessi dall'azienda ai propri dipendenti concorrono alla formazione del reddito per il 50 % della differenza fra il tasso di sconto annuale e quello applicato sugli interessi stessi, anche se è il lavoratore a indicare l'istituto di credito.

E', in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 46/E del 28 maggio con cui l'Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti sulla applicabilità del beneficio fiscale ai prestiti aziendali. L'articolo 51 del Tuir, infatti (comma 4, lettera b)), prevede che, in caso di concessione di prestiti, si calcola, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, "il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

Nel caso in esame, l'azienda ha lasciato al dipendente la scelta della banca di fiducia presso cui contrarre il mutuo e ha, poi, provveduto all'erogazione di un contributo in conto interessi direttamente sul conto del lavoratore. L'istante chiede se l'agevolazione (comma 4, lettera b), articolo 51 del Tuir) si applica anche alla somma devoluta dall'azienda al proprio dipendente, a copertura di una quota degli interessi maturati.

L'istante, nel formulare l'interpello, allega, a sostegno della sua posizione, anche la documentazione relativa all'iter seguito dall'azienda per la concessione del contributo, da cui si evidenzia quanto segue. Il datore di lavoro assegna la quota sul conto del dipendente destinato al pagamento del mutuo; questa è accreditata sulla base delle scadenze previste nel piano di ammortamento; la banca rilascia attestazione della regolarità dei pagamenti a conferma che le somme erogate sono state utilizzate a copertura degli oneri maturati.

Le descritte modalità di accreditamento, rileva l'Agenzia, portano a ritenere che il contributo aziendale non entra di fatto nella disponibilità del dipendente e che pertanto può beneficiare dell'agevolazione fiscale concorrendo alla formazione del reddito in base al criterio previsto dall'articolo 51, comma 4 del Tuir.

L'azienda, poi, dovrà provvedere ad annotare l'importo del contributo nel modello 770 (codice AH).
Infine, il dipendente che ha stipulato il mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, può beneficiare della detrazione del 19% degli interessi passivi, per la quota effettivamente rimasta a suo carico.
 

Patrizia De Juliis
pubblicato Lunedì 31 Maggio 2010

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