Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Rappresentanza dei contribuenti.
Niente Bollo per le procure speciali
Niente Bollo per le procure speciali
Esente anche l’autentica della sottoscrizione apposta in calce all’atto con il quale si conferisce l’incarico
Le procure speciali e le relative autentiche di firma con cui un contribuente incarica un professionista a rappresentarlo dinanzi all’Amministrazione finanziaria nell’ambito di procedimenti che attengono alla fase dichiarativa e istruttoria del tributo, alla fase dell’accertamento, della riscossione o del rimborso dell’obbligazione tributaria, ovvero, più in generale, in procedimenti che attengono all’applicazione di leggi tributarie sono esenti dall’imposta di bollo.
Questo è in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13/E del 9 febbraio, in risposta a un quesito riguardante il trattamento tributario da riservare, ai fini dell’imposta di bollo, alle procure speciali e alle autenticazioni delle sottoscrizioni apposte in calce alle procure di cui all’articolo 63 del Dpr 600/1973.
Trattamento ordinario
Per comprendere le argomentazioni utilizzate dai tecnici dell’Agenzia delle Entrate, giova preliminarmente ricordare che il negozio di procura, quale convenzione di diritto privato con cui un soggetto (detto rappresentato) conferisce il potere di compiere atti giuridici in suo nome e nel suo interesse a un altro soggetto (detto rappresentante), sconta l’imposta di bollo sin dall’origine nella misura di 14,62 euro.
Tale trattamento si applica anche con riferimento alle procure speciali di cui all’articolo 63 del Dpr 600/1973. La disposizione disciplina solo le modalità secondo le quali va conferita la procura con cui si incarica un professionista a rappresentare e assistere un contribuente presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, non specificando le finalità cui questo documento è destinato.
La procura speciale può, tra l’altro, essere utilizzata dal contribuente nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione.
In linea generale, inoltre, anche l’autentica di firma, in calce a un documento, è soggetta autonomamente all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di 14,62 euro per ogni foglio.
Trattamento agevolato
In materia di imposta di bollo, il legislatore pone in rilievo il concreto utilizzo per il quale l’atto o il documento viene emesso o rilasciato, avendo stabilito, nella tabella allegata al Dpr 642/1972, alcune specifiche ipotesi di esenzione funzionale.
Tra di esse, si annovera la previsione di cui all’articolo 5, che esenta in modo assoluto dall’imposta di bollo gli “Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie…”.
L’ampiezza del tenore letterale della disposizione agevolativa fa sì che nel suo ambito possano essere ricompresi, oltre agli atti e ai documenti prodotti nei procedimenti che attengono alla fase dell’accertamento e riscossione (espressamente richiamati dalla norma), anche i documenti prodotti nella fase dichiarativa e istruttoria o nell’ambito di procedure di rimborso.
Con la risoluzione odierna, di fatto, viene riconosciuto un trattamento di favore alle procure speciali di cui all’articolo 63 del Dpr 600/1973 (rappresentanza e assistenza dei contribuenti) e all’articolo 7 del Dlgs 218/1997 (rappresentanza del contribuente in sede di accertamento con adesione), proprio in considerazione della funzione che esse assolvono.
Gli atti e i documenti in commento assumono valore, ai fini del trattamento di favore, proprio in quanto si pongono nella fase dinamica del fenomeno tributario (applicazione delle leggi tributarie), che il legislatore ha inteso agevolare fiscalmente.
Per ragioni analoghe, peraltro, il regime di esenzione trova applicazione anche relativamente alla autenticazione della sottoscrizione apposta in calce alla procura.
Come già accennato, infatti, l’articolo 63 prevede che “La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata (…)”. Ne discende che la procura è connaturata con l’autentica della sottoscrizione, potendo validamente essere presentata presso gli uffici finanziari solo se autenticata (salvo specifiche eccezioni espressamente previste dalla norma).
Conclusioni
Il rapporto di necessarietà tra la procura e l’autentica apposta sulla procura stessa determina che, proprio in quanto utilizzate per le finalità tratteggiate dall’articolo 5 della tabella del Testo unico in materia di Bollo, esse possano essere emesse in esenzione dal tributo.
Per ragioni di completezza, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’esenzione dall’imposta può trovare applicazione anche quando l’attività di autentica della sottoscrizione è esercitata dal pubblico ufficiale (notaio, funzionario delegato della pubblica amministrazione).
Maurizio Delvecchio
pubblicato Mercoledì 9 Febbraio 2011
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Salve quelle già compilate, che dovranno essere accettate da Banche, Poste e Agenti della riscossione, nelle deleghe di pagamento andrà “segnalata” la scelta del contribuente per il pagamento di giugno
Nessun invito al contraddittorio è previsto dalla legge per la liquidazione dell’imposta eseguita con tale metodo. È inutile dialogare se i dati corrispondono al dichiarato
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
13/12/2011
Il trattamento fiscale di favore non può essere applicato ai contratti in cui siano esclusivamente rimodulati le modalità e i tempi di restituzione di un credito già erogato
30/6/2010
La presenza o meno di effetti traslativi di beni immobili o di diritti reali determina la competenza a riscuotere
30/6/2010
La riduzione del corrispettivo non comporta riliquidazione dell'imposta né risoluzione del contratto
30/1/2009
La tassa sulle concessioni governative è dovuta anche se non è passato molto tempo dalla cancellazione
Notizie correlate
- Diritto processuale tributario Aspetti formali e questioni pregiudiziali (5)
- 24/11/2006

- La certificazione della firma del conferente da parte del difensore: la cosiddetta autenticazione minore
- Procura espressamente congiunta: il ricorso vuole la doppia firma
- 14/2/2009

- Legittima la richiesta di inammissibilità dell'atto sottoscritto da uno solo degli avvocati incaricati unitamente
- Firma il difensore senza delega: ricorso inammissibile e non solo
- 24/11/2010

- Nelle liti “pesanti”, l’omessa nomina di un assistente tecnico da parte del ricorrente è invece mera irregolarità
- Quote Srl, novità in arrivo per il trasferimento "digitale"
- 17/10/2008

- In attesa della procedura telematica, l'Agenzia chiarisce il regime tributario applicabile e detta le prime indicazioni operative agli uffici
Archivio Normativa e prassi
Maggio, 2012
(13)
Aprile, 2012
(21)
Marzo, 2012
(23)
Febbraio, 2012
(23)
Gennaio, 2012
(17)
Dicembre, 2011
(27)
Novembre, 2011
(22)
Ottobre, 2011
(15)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(14)
Luglio, 2011
(19)
Giugno, 2011
(22)
















