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Normativa e prassi
Regime speciale Siiq e Siinq:
le regole per le non residenti
le regole per le non residenti
L’Agenzia chiarisce le perplessità delle società con stabile organizzazione che scelgono la tassazione alternativa
L’estensione del regime opzionale speciale, civilistico e fiscale, introdotto dalla Finanziaria 2007, previsto, in prima battuta per le Siiq e le Siinq residenti nel territorio dello Stato, alle stesse società “domiciliate” in uno degli Stati membri Ue, o anche in uno dei Paesi aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, con stabile organizzazione in Italia, ha portato qualche dubbio sulla compilazione del modello per la comunicazione dell’opzione, chiarito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 136/E del 27 dicembre.
La tassazione alternativa
Le istruzioni per le nuove “ammesse”
In particolare, nei campi relativi alla sede legale, vanno riportate le informazioni sulla sede estera, senza tener conto del campo “Provincia” che deve rimanere “vuoto”.
Nella risoluzione odierna, infine, si rammenta che la comunicazione deve essere presentata nei modi seguenti: direttamente presso la direzione regionale delle Entrate territorialmente competente, che rilascia apposita ricevuta oppure tramite spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzi postali similari, ma in questo caso si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all’ufficio postale.
La tassazione alternativa
Il regime speciale è destinato alle società che esercitano, in via prevalente, l’attività di locazione immobiliare. Attività i cui proventi possono essere sottratti a Ires e Irap, in cambio di una “tassa d’ingresso”, pari al 20% della differenza fra il valore normale e quello fiscale (plusvalenza) dei diritti reali sugli immobili destinati alla locazione. Gli utili corrispondenti a tale attività saranno poi assoggettati a una ritenuta del 20%, a titolo di acconto o d’imposta a seconda del socio percettore. Queste, a grandi linee, le regole del gioco per Siiq (società di investimento immobiliare quotate) e Siinq (società di investimento immobiliare non quotate), chiamate a valutare se entrare in questo percorso alternativo di tassazione ed, eventualmente, a percorrerlo, comunicando la scelta all’Agenzia delle Entrate, entro il termine dell’ultimo periodo d’imposta “ordinario”.
Le istruzioni per le nuove “ammesse”
Come anticipato, con il Dl 135/2009, la possibilità di aderire al descritto regime è stata estesa anche alle Siiq e alle Siinq non residenti, ma con stabile organizzazione in Italia. A loro si rivolge il documento di prassi dell’Agenzia, precisando che, oltre alle istruzioni relative al modello approvato con provvedimento direttoriale del 28 novembre 2007, devono attenersi a determinati comportamenti procedurali.
In particolare, nei campi relativi alla sede legale, vanno riportate le informazioni sulla sede estera, senza tener conto del campo “Provincia” che deve rimanere “vuoto”.
Da riempire, invece naturalmente, lo spazio riservato al “Codice Stato estero” ricavato dall’elenco dei “Paesi e territori esteri” riportato nell’appendice alle istruzioni del modello Unico SC, disponibile al momento di presentazione della comunicazione.
Nei campi riguardanti il domicilio fiscale vanno, poi, indicati i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia.
Nelle “Altre informazioni” deve essere dichiarato che la società possiede i requisiti prescritti dalla norma, cioè che è residente in uno Stato Ue o in un Paese aderente all’accordo sullo spazio economico europeo, con stabile organizzazione in Italia. Nello stesso riquadro va riportato il codice di identificazione fiscale estero.
Nella risoluzione odierna, infine, si rammenta che la comunicazione deve essere presentata nei modi seguenti: direttamente presso la direzione regionale delle Entrate territorialmente competente, che rilascia apposita ricevuta oppure tramite spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzi postali similari, ma in questo caso si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all’ufficio postale.
r.fo.
pubblicato Lunedì 27 Dicembre 2010
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