Normativa e prassi
Regime speciale Siiq e Siinq:
le regole per le non residenti
L’Agenzia chiarisce le perplessità delle società con stabile organizzazione che scelgono la tassazione alternativa
L’estensione del regime opzionale speciale, civilistico e fiscale, introdotto dalla Finanziaria 2007, previsto, in prima battuta per le Siiq e le Siinq residenti nel territorio dello Stato, alle stesse società “domiciliate” in uno degli Stati membri Ue, o anche in uno dei Paesi aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, con stabile organizzazione in Italia, ha portato qualche dubbio sulla compilazione del modello per la comunicazione dell’opzione, chiarito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 136/E del 27 dicembre.

La tassazione alternativa
Il regime speciale è destinato alle società che esercitano, in via prevalente, l’attività di locazione immobiliare. Attività i cui proventi possono essere sottratti a Ires e Irap, in cambio di una “tassa d’ingresso”, pari al 20% della differenza fra il valore normale e quello fiscale (plusvalenza) dei diritti reali sugli immobili destinati alla locazione. Gli utili corrispondenti a tale attività saranno poi assoggettati a una ritenuta del 20%, a titolo di acconto o d’imposta a seconda del socio percettore. Queste, a grandi linee, le regole del gioco per Siiq (società di investimento immobiliare quotate) e Siinq (società di investimento immobiliare non quotate), chiamate a valutare se entrare in questo percorso alternativo di tassazione ed, eventualmente, a percorrerlo, comunicando la scelta all’Agenzia delle Entrate, entro il termine dell’ultimo periodo d’imposta “ordinario”.

Le istruzioni per le nuove “ammesse”
Come anticipato, con il Dl 135/2009, la possibilità di aderire al descritto regime è stata estesa anche alle Siiq e alle Siinq non residenti, ma con stabile organizzazione in Italia. A loro si rivolge il documento di prassi dell’Agenzia, precisando che, oltre alle istruzioni relative al modello approvato con provvedimento direttoriale del 28 novembre 2007, devono attenersi a determinati comportamenti procedurali.

In particolare, nei campi relativi alla sede legale, vanno riportate le informazioni sulla sede estera, senza tener conto del campo “Provincia” che deve rimanere “vuoto”.
Da riempire, invece naturalmente, lo spazio riservato al “Codice Stato estero” ricavato dall’elenco dei “Paesi e territori esteri” riportato nell’appendice alle istruzioni del modello Unico SC, disponibile al momento di presentazione della comunicazione.
Nei campi riguardanti il domicilio fiscale vanno, poi, indicati i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia.
Nelle “Altre informazioni” deve essere dichiarato che la società possiede i requisiti prescritti dalla norma, cioè che è residente in uno Stato Ue o in un Paese aderente all’accordo sullo spazio economico europeo, con stabile organizzazione in Italia. Nello stesso riquadro va riportato il codice di identificazione fiscale estero.

Nella risoluzione odierna, infine, si rammenta che la comunicazione deve essere presentata nei modi seguenti: direttamente presso la direzione regionale delle Entrate territorialmente competente, che rilascia apposita ricevuta oppure tramite spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzi postali similari, ma in questo caso si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all’ufficio postale.
r.fo.
pubblicato Lunedì 27 Dicembre 2010

I più letti

testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
testo alternativo per immagine
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
Salve quelle già compilate, che dovranno essere accettate da Banche, Poste e Agenti della riscossione, nelle deleghe di pagamento andrà “segnalata” la scelta del contribuente per il pagamento di giugno
testo alternativo per immagine
Nessun invito al contraddittorio è previsto dalla legge per la liquidazione dell’imposta eseguita con tale metodo. È inutile dialogare se i dati corrispondono al dichiarato
testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
non change
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione