Normativa e prassi
Registro su atti di conciliazione,
si applica se intervengono nel merito
L'imposta interessa anche le sentenze emesse in sede penale se definiscono una controversia di natura civilistica
giudice

L'imposta di registro sugli atti emessi dall'Autorità giudiziaria si applica non solo alle sentenze  civili ma anche a quelle penali quando definiscono il giudizio e, di conseguenza, incidono nella sfera giuridica delle parti. Le sentenze che si limitano a prendere atto di una situazione, come ad esempio di una condotta risarcitoria non sono soggette ad imposta. Gli atti giudiziari sono equiparati a quelli di conciliazione giudiziale (articolo 37 del Tur). Questo, in sintesi, l'orientamento emerso nelle risposte che l'Agenzia ha fornito nella risoluzione n. 206/E del 6 agosto, nell'ambito della consulenza giuridica, a un ufficio del Giudice di pace che chiede dei chiarimenti sull'applicazione dell'imposta di registro ai verbali di conciliazione, in sede penale, nei procedimenti davanti ai magistrati non togati.

Questi, nello specifico, i quesiti dell'interpello:

  • se il verbale di udienza che dichiara di non doversi procedere  a seguito di remissione di querela, contenente la proposta e l'accettazione di un accordo patrimoniale fra le parti, sia soggetto a registrazione;
  • se il verbale di conciliazione che ha l'effetto della remissione della querela possa rientrare nell'ambito applicativo dell'articolo 2 della tabella del Tur, in base al quale non sussiste l'obbligo di registrazione;
  • se i predetti verbali di conciliazione siano in ogni caso esenti dall'imposta di registro nel caso in cui abbiano una portata di carattere patrimoniale (articolo 9, comma 9, legge 488/1999);
  • qual è il trattamento tributario per la sentenza di non doversi procedere che dichiara l'estinzione del reato per avvenuto risarcimento del danno.

L'Agenzia in via preliminare rileva il requisito necessario per l'interpello e cioè la formulazione, in via preventiva, rispetto a un caso concreto. L'istante invece, presenta una serie di domande non riferibili a fatti specifici. Di conseguenza, il parere del Fisco non può produrre gli effetti tipici di una risoluzione.

Ciò premesso, l'Agenzia ricorda che il riferimento normativo per l'applicazione del registro agli atti giudiziari è l'articolo 37 del Tur, in base al quale sono soggetti alla predetta imposta "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio (…)" ai quali è equiparato anche "l'atto di conciliazione giudiziale" e l'articolo 8 della Tariffa, parte I, allegata allo stesso, che elenca tassativamente i provvedimenti soggetti a tassazione.  L'Agenzia, in relazione a questi ultimi, sottolinea che sono quelli che intervengono esclusivamente nel merito del giudizio. Rileva, inoltre, che l'obbligo di registrazione inerisce alla natura della questione trattata la quale, nel caso di processo penale, deve riguardare pretese civilistiche che incidono nella sfera giuridica dei soggetti.

Sul contenuto dei singoli quesiti, il documento di prassi rileva quanto segue.

Il verbale di udienza che dichiara di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di remissione di querela, fa parte degli atti non soggetti all'obbligo della registrazione (articolo 2, della Tabella allegata al Tur).
Se, però, la conciliazione contiene anche accordi di natura patrimoniale tra le parti, bisogna distinguere se il rimettente la querela si è costituito o meno parte civile. Nel primo caso, avendo l'accordo monetario definito la causa civile innestata nel processo penale, la conciliazione assume rilevanza per il registro (articolo 37 Tur). Se invece l'accordo intervenuto tra le parti non ha alcuna funzione di definire la controversia, l'atto non rileva ai fini dell'imposta.

Per quanto riguarda il terzo quesito, l'Agenzia fa presente che la norma indicata dall'istante, sull'esenzione fiscale dei processi verbali di conciliazione non superiori a 51.645,69 euro (articolo 9, comma 9 legge 488/1999) si riferisce solo ai verbali di carattere giudiziale. Quelli invece emessi in sede non contenziosa davanti al giudice di pace, sono disciplinati dall'articolo 46 legge 374/1991, che li esenta da bollo e registro se la causa non eccede la somma di 1.033,00 euro.

Infine con riferimento al caso della sentenza di non doversi procedere e che dichiara estinto il reato per intervenuto il risarcimento del danno, il documento di prassi rileva che non è soggetta all'obbligo di registrazione in quanto non rientra nella sfera applicativa né dell'articolo 37 del Tur né dell'articolo 8 della Tariffa allegata. In questo caso infatti la sentenza si limita a prendere atto di una condotta risarcitoria e manca quindi la definizione del giudizio nel merito.
 

Patrizia De Juliis
pubblicato Giovedì 6 Agosto 2009

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