Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
In regola col monitoraggio fiscale.
Dipendenti al confine... dello scudo
Dipendenti al confine... dello scudo
I chiarimenti dell'Agenzia sui c/c alimentati dagli stipendi di quanti prestano la loro attività all'estero
Il personale delle missioni diplomatiche è esonerato dagli obblighi sul monitoraggio fiscale riguardo alle disponibilità detenute "oltreconfine" per effetto dell'accredito degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dall'attività svolta all'estero. Per questi soggetti, l'obbligo di compilazione del quadro RW scatta solo nel caso tali disponibilità siano state impiegate per l'acquisizione di altre attività finanziarie o per investimenti all'estero attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia.
E' una delle indicazioni contenute nella circolare n. 48/E del 17 novembre, con la quale l'agenzia delle Entrate ha fornito risposta a specifici quesiti, posti - in relazione alla normativa sullo "scudo fiscale" - da categorie di lavoratori dipendenti che, pur residenti in Italia, prestano la loro attività all'estero e, di conseguenza, ivi detengono depositi o conti correnti finalizzati all'accredito degli stipendi.
I dipendenti di ruolo pubblici
Leitmotiv del documento di prassi, il contemperare gli obblighi derivanti dalla normativa sul monitoraggio fiscale con la necessità di non penalizzare situazioni in cui sicuramente manca la volontà di porre in essere comportamenti illeciti, finalizzati all'occultamento di disponibilità finanziarie all'estero.
Per i conti correnti di dipendenti di ruolo pubblici in servizio all'estero, per i quali è prevista la notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963 (ratificate con legge 804/1967), l'apertura è, come anticipato, pressoché totale. Un'apertura giustificata della circostanza per cui gli stessi si considerano residenti in Italia per presunzione assoluta, indipendentemente da quanto prescritto dall'articolo 2 del Tuir. Ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 470/1988, infatti, tali soggetti, non sono iscritti all'Aire.
L'Agenzia ha ricordato che l'esonero dall'obbligo di compilazione del quadro RW viene meno nel caso il lavoratore rientri in Italia mantenendo, per qualsiasi motivo, le disponibilità all'estero.
Transfrontalieri e dipendenti di multinazionali
Per quanti, invece, non ci sia una legge che ne ancori la residenza nel "Belpaese" per presunzione assoluta, gli obblighi sul monitoraggio fiscale sono ineludibili.
Tuttavia, anche in questo caso si è tenuto conto della oggettività della situazione e della mancanza di volontà di porre in essere comportamenti illeciti ("…è sintomatica, al riguardo, la circostanza che si tratta di disponibilità detenute all'estero derivanti da redditi di lavoro dipendente ed assimilato generalmente assoggettati a tassazione alla fonte a cura del datore di lavoro…").
Di conseguenza, in tali casi, alla mancata dovuta compilazione del quadro RW per gli anni pregressi - in relazione alla consistenza del deposito e/o del conto corrente "accoglistipendio", ai contributi versati a forme di previdenza individuale o collettiva organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, ai diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari anche di natura non partecipativa - è possibile porre rimedio presentando una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al 2008, in cui indicare (sezione II del quadro RW) le consistenze estere al termine dello stesso anno.
Alleggerita è anche la sanzione. Per l'agenzia delle Entrate è applicabile, difatti, al caso quella prevista dall'articolo 8, comma 1, del Dlgs 471/1997 ("Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni").
Tirando le somme, da 258 a 2.065 euro, abbattibile a un decimo, ricorrendo al ravvedimento operoso, nel caso il contribuente presenti l'integrativa entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al 2009 e la violazione non sia stata ancora constatata, gli accessi, le ispezioni, le verifiche non siano ancora iniziate, il questionario relativo alle disponibilità estere non sia stato ancora notificato.
Se il ravvedimento dovesse risultare off limits, la sanzione potrà comunque essere definita in forma agevolata, usufruendo delle riduzioni previste in relazione alle modalità di contestazione della violazione.
Lo stesso trattamento agevolato si applica anche ai dipendenti pubblici che hanno prestato la propria attività lavorativa all'estero e che sono rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2008, mantenendo le proprie disponibilità all'estero.
E' una delle indicazioni contenute nella circolare n. 48/E del 17 novembre, con la quale l'agenzia delle Entrate ha fornito risposta a specifici quesiti, posti - in relazione alla normativa sullo "scudo fiscale" - da categorie di lavoratori dipendenti che, pur residenti in Italia, prestano la loro attività all'estero e, di conseguenza, ivi detengono depositi o conti correnti finalizzati all'accredito degli stipendi.
I dipendenti di ruolo pubblici
Leitmotiv del documento di prassi, il contemperare gli obblighi derivanti dalla normativa sul monitoraggio fiscale con la necessità di non penalizzare situazioni in cui sicuramente manca la volontà di porre in essere comportamenti illeciti, finalizzati all'occultamento di disponibilità finanziarie all'estero.
Per i conti correnti di dipendenti di ruolo pubblici in servizio all'estero, per i quali è prevista la notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963 (ratificate con legge 804/1967), l'apertura è, come anticipato, pressoché totale. Un'apertura giustificata della circostanza per cui gli stessi si considerano residenti in Italia per presunzione assoluta, indipendentemente da quanto prescritto dall'articolo 2 del Tuir. Ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 470/1988, infatti, tali soggetti, non sono iscritti all'Aire.
L'Agenzia ha ricordato che l'esonero dall'obbligo di compilazione del quadro RW viene meno nel caso il lavoratore rientri in Italia mantenendo, per qualsiasi motivo, le disponibilità all'estero.
Transfrontalieri e dipendenti di multinazionali
Per quanti, invece, non ci sia una legge che ne ancori la residenza nel "Belpaese" per presunzione assoluta, gli obblighi sul monitoraggio fiscale sono ineludibili.
Tuttavia, anche in questo caso si è tenuto conto della oggettività della situazione e della mancanza di volontà di porre in essere comportamenti illeciti ("…è sintomatica, al riguardo, la circostanza che si tratta di disponibilità detenute all'estero derivanti da redditi di lavoro dipendente ed assimilato generalmente assoggettati a tassazione alla fonte a cura del datore di lavoro…").
Di conseguenza, in tali casi, alla mancata dovuta compilazione del quadro RW per gli anni pregressi - in relazione alla consistenza del deposito e/o del conto corrente "accoglistipendio", ai contributi versati a forme di previdenza individuale o collettiva organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, ai diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari anche di natura non partecipativa - è possibile porre rimedio presentando una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al 2008, in cui indicare (sezione II del quadro RW) le consistenze estere al termine dello stesso anno.
Alleggerita è anche la sanzione. Per l'agenzia delle Entrate è applicabile, difatti, al caso quella prevista dall'articolo 8, comma 1, del Dlgs 471/1997 ("Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni").
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Lo stesso trattamento agevolato si applica anche ai dipendenti pubblici che hanno prestato la propria attività lavorativa all'estero e che sono rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2008, mantenendo le proprie disponibilità all'estero.
Alfonso Lucarelli
pubblicato Martedì 17 Novembre 2009
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