Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Normativa e prassi
Rete stradale, l’espropriazione
sconta registro e ipocatastali
sconta registro e ipocatastali
I chiarimenti dell'Agenzia riguardanti la tassazione indiretta su particolari tipologie di atti dell'Anas
Ai decreti di espropriazione per pubblica utilità, di trasferimento coattivo della proprietà o di cessioni volontarie di immobili a suo favore, emanati dall'Anas, non è possibile applicare il regime di esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale di cui gode lo Stato. L'azienda, infatti, è un ente dotato di propria autonomia patrimoniale, gestionale e contabile distinto dall'organismo statale.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 243/E del 1° settembre con cui l'agenzia delle Entrate risponde all'interpello presentato dall'Anas Spa, l'ente che si occupa, su concessione dello Stato, di gestione delle strade e autostrade statali e la costruzione di nuove. L'azienda, che nel 2002 è diventata una società per azioni, ritiene di poter essere considerata un soggetto pubblico e che gli atti di esproprio che essa compie abbiano un carattere di pubblica utilità perché hanno come beneficiario effettivo lo Stato e, di conseguenza, possano essere esentati dalle imposte indirette.
L'Agenzia si discosta dal parere dell'interpellante.
I tecnici del fisco ricordano in prima battuta la normativa vigente in materia di tassazione dei decreti di espropriazione di pubblica utilità. L'articolo 57, comma 8, del Tur (Testo unico del registro) stabilisce che per tali tipologia di atti l'imposta di registro non è dovuta se "espropriante o acquirente è lo Stato".
Le imposte ipotecarie e catastali, invece, in base a quanto disposto dall'articolo 1 e dall'articolo 10 del Tuic (Testo unico delle imposte ipotecarie e catastali) non si applicano alle formalità e alle volture eseguite nell'interesse dello Stato.
Sulla base di queste disposizioni, l'Agenzia ritiene che gli atti di esproprio dell'Anas possano godere dell'esenzione solo se, valutando la sua natura giuridica, è possibile equiparare l'ente allo Stato.
Sul tema l'Amministrazione fiscale richiama le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione. Il primo, con il parere n. 1846/03 del 10 giugno 2003, ha stabilito che l'esenzione dall'imposta di registro non spetta alle operazioni compiute da un ente considerato soggetto autonomo rispetto allo Stato. Stesso parere è stato espresso dal Consiglio sulle imposte ipotecarie e catastali.
Sul medesimo argomento la Corte di cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 938 del 16 gennaio 2009 in cui ha affermato che l'esenzione dall'imposta di registro non può essere applicata ad altri enti pubblici e a " …soggetti privati, anche se svolgenti attività amministrativa". Nella stessa sentenza la Suprema Corte ha ribadito che "nelle disposizioni normative contenute nelle leggi di imposta in tema di imposta di registro, di imposta catastale, di imposta ipotecaria e di imposta di bollo, le quali prevedono l'esenzione dello Stato od usano, sempre ai fini di esenzione, l'espressione a favore dello Stato o nell'interesse dello Stato, la parola Stato deve intendersi riferita allo Stato - persona".
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 243/E del 1° settembre con cui l'agenzia delle Entrate risponde all'interpello presentato dall'Anas Spa, l'ente che si occupa, su concessione dello Stato, di gestione delle strade e autostrade statali e la costruzione di nuove. L'azienda, che nel 2002 è diventata una società per azioni, ritiene di poter essere considerata un soggetto pubblico e che gli atti di esproprio che essa compie abbiano un carattere di pubblica utilità perché hanno come beneficiario effettivo lo Stato e, di conseguenza, possano essere esentati dalle imposte indirette.
L'Agenzia si discosta dal parere dell'interpellante.
I tecnici del fisco ricordano in prima battuta la normativa vigente in materia di tassazione dei decreti di espropriazione di pubblica utilità. L'articolo 57, comma 8, del Tur (Testo unico del registro) stabilisce che per tali tipologia di atti l'imposta di registro non è dovuta se "espropriante o acquirente è lo Stato".
Le imposte ipotecarie e catastali, invece, in base a quanto disposto dall'articolo 1 e dall'articolo 10 del Tuic (Testo unico delle imposte ipotecarie e catastali) non si applicano alle formalità e alle volture eseguite nell'interesse dello Stato.
Sulla base di queste disposizioni, l'Agenzia ritiene che gli atti di esproprio dell'Anas possano godere dell'esenzione solo se, valutando la sua natura giuridica, è possibile equiparare l'ente allo Stato.
Sul tema l'Amministrazione fiscale richiama le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione. Il primo, con il parere n. 1846/03 del 10 giugno 2003, ha stabilito che l'esenzione dall'imposta di registro non spetta alle operazioni compiute da un ente considerato soggetto autonomo rispetto allo Stato. Stesso parere è stato espresso dal Consiglio sulle imposte ipotecarie e catastali.
Sul medesimo argomento la Corte di cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 938 del 16 gennaio 2009 in cui ha affermato che l'esenzione dall'imposta di registro non può essere applicata ad altri enti pubblici e a " …soggetti privati, anche se svolgenti attività amministrativa". Nella stessa sentenza la Suprema Corte ha ribadito che "nelle disposizioni normative contenute nelle leggi di imposta in tema di imposta di registro, di imposta catastale, di imposta ipotecaria e di imposta di bollo, le quali prevedono l'esenzione dello Stato od usano, sempre ai fini di esenzione, l'espressione a favore dello Stato o nell'interesse dello Stato, la parola Stato deve intendersi riferita allo Stato - persona".
L'Agenzia, quindi, esprimendo un parere in linea con l'orientamento degli organi giurisprudenziali, conclude che i decreti di espropriazione per pubblica utilità e affini emanati dall'Anas, ente autonomo e distinto dallo Stato, non possono godere del regime di esenzione dalle imposte indirette previsto per l'organismo statale.
Alessandra Gambadoro
pubblicato Martedì 1 Settembre 2009
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