Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Ricavi, compensi o volume d’affari:
asticelle del grande contribuente
asticelle del grande contribuente
Il valore più elevato come riferimento per determinare la soglia fissata a 100 milioni di euro
Nell’ambito delle recenti novità legislative che hanno interessato l’agenzia delle Entrate, particolare rilevanza assume la ridefinizione delle strategie di rapporto tra l’Amministrazione finanziaria e i cosiddetti “grandi contribuenti”, intendendosi per tali i soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi, non inferiori a cento milioni di euro.
Gli interventi nei confronti dei grandi contribuenti richiedono, infatti, un elevato grado di specializzazione, in ragione della rilevanza e della complessità dei fenomeni a essi riconducibili.
Per tali ragioni, si è resa necessaria la recente riorganizzazione nella struttura dell’Agenzia, sia a livello centrale, sia regionale, con la quale sono state istituite specifiche strutture dedicate all’espletamento delle attività nei confronti dei grandi contribuenti (così come previsto dall’articolo 27, commi da 9 a 14 del decreto legge 185/2008).
Si tratta, in particolare:
- della liquidazione prevista dagli articoli 36-bis, del Dpr 600/1973, e 54-bis, del Dpr 633/1972, relativa ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi
- del controllo formale previsto dall’articolo 36-ter, del Dpr 600/1973, relativo ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi
- del controllo sostanziale con riferimento al quale, alla data del 1° gennaio 2009, siano ancora in corso i termini previsti dall’articolo 43 del Dpr 600/1973, e dall’articolo 57 del Dpr 633/1972
- del recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, con riferimento ai quali, alla data di entrata in vigore del decreto, erano in corso i termini per il relativo recupero
- della gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse
- del rimborso in materia di imposte dirette e di Iva relativo ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi.
In considerazione del fatto che la competenza alle strutture sopra citate avviene in funzione del volume d’affari, dei ricavi o dei compensi indicati nelle dichiarazioni fiscali, è stato emanato il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, del 6 aprile, finalizzato a definire i criteri per l’identificazione dei grandi contribuenti e, conseguentemente, gli uffici competenti alla gestione delle descritte attività.
Il provvedimento prevede che il parametro utilizzato per i fini indicati è il valore più elevato tra i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, l’ammontare lordo complessivo dei compensi di cui all’articolo 53, comma 1 del Tuir e il volume d’affari ai sensi dell’articolo 20 del Dpr 633/1972, indicati nelle dichiarazioni fiscali presentate per ciascun periodo d’imposta.
L’atto, inoltre, specifica alcuni casi particolari in cui possono sussistere incertezze in merito all’individuazione della dichiarazione fiscale da prendere a riferimento.
Si tratta delle ipotesi di seguito elencate:
- periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
- termine per la presentazione della dichiarazione fiscale non ancora scaduto
- omessa presentazione della dichiarazione
- errori od omissioni nei dati dichiarati.
Nel primo caso, il confronto dei dati per determinare il valore più elevato da assumere come parametro di riferimento, deve essere effettuato tra quanto indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in esame e il volume d’affari dichiarato nell’anno d’imposta precedente. Se, ad esempio, il contribuente ha un periodo d’imposta che decorre dal 1 settembre 2006 al 31 agosto 2007, il confronto dei dati deve essere effettuato tra i valori indicati nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo e il volume d’affari esposto nella dichiarazione Iva presentata per l’anno 2006.
Nell’ipotesi in cui non sia ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione fiscale, i valori da prendere in considerazione fino al novantesimo giorno successivo al temine citato, sono quelli indicati nell’ultima dichiarazione fiscale presentata. Ad esempio, qualora si debba procedere all’individuazione dell’ufficio competente per la liquidazione del rimborso Iva relativo al primo trimestre dell’anno 2009, richiesto da un soggetto che ha il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il confronto dei dati deve essere effettuato prendendo a base i valori indicati nella dichiarazione Unico relativa al periodo d’imposta 2007. Tale periodo, infatti, risulta essere l’ultimo per il quale è già scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione fiscale. Analogo parametro dovrà essere considerato nell’ipotesi in cui si debba procedere all’individuazione dell’ufficio competente per la liquidazione del rimborso Iva relativo al terzo trimestre dell’anno 2009.
Nell’ipotesi, invece, di omessa presentazione della dichiarazione, il provvedimento stabilisce che le attività previste dal decreto legge 185/2008, siano attribuite agli uffici dell’Agenzia competenti prima dell’entrata in vigore del citato decreto. Il medesimo criterio di individuazione dell’ufficio competente è adottato nel caso in cui il superamento del limite dei cento milioni di euro del volume d’affari, dei ricavi o dei compensi, sia stato rilevato in sede di accertamento.
Infine, nel caso di omissioni o inesattezze dei dati esposti nelle dichiarazioni presentate - in particolare l’indicazione del volume d’affari, dei ricavi e dei compensi - l’attribuzione della qualifica di grande contribuente può essere effettuata dalla direzione centrale Accertamento dell’agenzia delle Entrate sulla base dei dati di bilancio o di altre informazioni disponibili.
In quest’ultima ipotesi l’Agenzia provvede a comunicare al contribuente gli esiti dei riscontri effettuati e l’ufficio competente a esercitare le attività di cui al decreto in argomento.
Le disposizioni in merito alla citata facoltà di attribuzione della qualifica di grande contribuente non sono applicabili nel caso in cui la rideterminazione dei dati esposti nelle dichiarazioni derivi dall’attività di accertamento.
Specifiche regole sono definite per gli enti creditizi, quelli finanziari e per le imprese di assicurazione, in ragione della specificità di talune voci di bilancio da essi adottate. In particolare, il provvedimento prevede l’aggregazione di alcune componenti del conto economico, esposte nelle dichiarazioni fiscali relative a ciascun periodo d’imposta, che costituiscono i ricavi tipici dei contribuenti in argomento.
Nel dettaglio si tratta, per gli enti creditizi e finanziari, delle seguenti voci:
- interessi attivi e proventi assimilati
- proventi di azioni o di quote rappresentative di partecipazioni a organismi di investimento collettivo
- commissioni attive
- profitti da operazioni finanziarie
- altri proventi di gestione.
Per quanto riguarda le imprese assicurative le voci da considerare sono invece:
- i premi di competenza e i premi dell’esercizio
- gli altri proventi tecnici.
Il provvedimento precisa inoltre che i criteri individuati si applicano anche alle imprese di più rilevante dimensione, ossia quelle che, ai sensi dell’articolo 27, comma 10 del decreto 185, hanno volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a trecento milioni di euro. Il suddetto limite sarà gradualmente diminuito fino a cento milioni entro il 31 dicembre 2011.
Si segnala, infine, che tali ultimi soggetti sono i destinatari dell’attività di cosiddetto “tutoraggio”, che rappresenta altresì una delle altre importanti novità introdotte dai recenti interventi normativi.
Il tutoraggio si traduce in un’attività di monitoraggio dei comportamenti posti in essere dai grandi contribuenti, attraverso l’utilizzo di approcci differenziati in funzione delle caratteristiche proprie di tale tipologia di soggetti. In tale contesto, l’utilizzo dei tradizionali strumenti di controllo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria dovrà essere diversamente graduato e concepito all’interno di un nuovo quadro di riferimento, in relazione al quale assume fondamentale rilevanza la cosiddetta attività di analisi di rischio. Tale analisi, basata sull’approfondimento della posizione fiscale delle imprese di più rilevante dimensione, consente di differenziare l’attività di controllo in funzione del diverso livello di rischio individuato.
Stefano Capparella
Giovanni Quagliana
pubblicato Martedì 7 Aprile 2009
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