Venerdì 3 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Normativa e prassi
Rilascio del visto di conformità?
Solo per chi è senza "macchia"
Solo per chi è senza "macchia"
Al professionista sono richieste onorabilità e moralità di alto profilo. A garanzia dell'Erario e del contribuente
La condanna, ancorché non definitiva, per bancarotta fraudolenta in concorso e falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico, avendo, comunque, conseguenze fiscali-tributarie, costituisce causa ostativa all'autorizzazione al rilascio del visto di conformità.
Questo l'importante chiarimento contenuto nella risoluzione n. 73/E del 13 luglio.
La normativa di riferimento
Il professionista che intende essere autorizzato al rilascio del visto di conformità (articolo 35, comma 3, del Dlgs 241/1997) deve presentare, alla direzione regionale territorialmente competente, la comunicazione prevista dall'articolo 21 del decreto ministeriale 164/1999.
Tale comunicazione deve contenere, tra le altre, una dichiarazione dalla quale risulti l'insussistenza di provvedimenti di sospensione da parte dell'ordine professionale di appartenenza, nonché una dichiarazione con cui si attesta di non aver riportato condanne penali per reati di natura finanziaria.
Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, il richiedente deve dichiarare di:
Il caso di specie
La vicenda nasce dalla richiesta di autorizzazione al rilascio del visto presentata da un professionista, che dichiara di aver riportato condanne penali per bancarotta fraudolenta in concorso e per falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico.
Per l'istante, le citate condanne non incidono sull'autorizzazione al rilascio del visto di conformità, nella considerazione che la bancarotta fraudolenta non deve considerarsi un reato di natura finanziaria, ma commerciale.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la "…locuzione "reati finanziari", di cui al citato articolo 8 del DM, debba intendersi nell'accezione più ampia che contiene in sé anche i reati cd. tributari, costituendo, questi ultimi, una "species" del "genus" reati finanziari".
Secondo l'interpretazione contenuta nella risoluzione, devono considerarsi "reati finanziari", in relazione ai quali la condanna, anche non definitiva, o il procedimento penale pendente rappresentano cause ostative al rilascio del visto di conformità:
In virtù di questa elencazione, anche le condanne per bancarotta fraudolenta in concorso e falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico devono essere considerate ostative all'autorizzazione al rilascio del visto di conformità.
Il primo, infatti, è un reato commesso nell'ambito della procedura fallimentare e si sostanzia in una serie di condotte illecite idonee ad arrecare un grave pregiudizio sia ai creditori (e quindi anche l'Erario che spesso assume tale qualifica) sia alla collettività in generale, in quanto vengono commesse in un contesto economico caratterizzato dal dissesto dell'impresa commerciale.
Il secondo, invece, è un reato che mira a ledere la fede pubblica, intesa come il senso di fiducia e sicurezza nelle relazioni giuridiche.
La conseguenza è che il professionista autorizzato al rilascio del visto "…deve rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo, tali da poter dare garanzia all'Erario, nonché al contribuente che a lui si è affidato, della conformità dell'attività dallo stesso posta in essere…".
La risoluzione lascia comunque aperta una possibilità al professionista condannato per i reati citati (o per altre tipologie delittuose di natura finanziaria): è il caso della riabilitazione, istituto disciplinato dall'articolo 178 del codice penale, che svolge la funzione di reintegrare il condannato, che abbia già scontato la pena principale, nella posizione giuridica goduta fino alla pronuncia della sentenza di condanna.
Questo l'importante chiarimento contenuto nella risoluzione n. 73/E del 13 luglio.
La normativa di riferimento
Il professionista che intende essere autorizzato al rilascio del visto di conformità (articolo 35, comma 3, del Dlgs 241/1997) deve presentare, alla direzione regionale territorialmente competente, la comunicazione prevista dall'articolo 21 del decreto ministeriale 164/1999.
Tale comunicazione deve contenere, tra le altre, una dichiarazione dalla quale risulti l'insussistenza di provvedimenti di sospensione da parte dell'ordine professionale di appartenenza, nonché una dichiarazione con cui si attesta di non aver riportato condanne penali per reati di natura finanziaria.
Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, il richiedente deve dichiarare di:
- non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (applicazione della pena su richiesta, cosiddetto patteggiamento) per reati finanziari
- non avere procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari
- non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
- non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali, previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 55/1990, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16/1992.
Il caso di specie
La vicenda nasce dalla richiesta di autorizzazione al rilascio del visto presentata da un professionista, che dichiara di aver riportato condanne penali per bancarotta fraudolenta in concorso e per falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico.
Per l'istante, le citate condanne non incidono sull'autorizzazione al rilascio del visto di conformità, nella considerazione che la bancarotta fraudolenta non deve considerarsi un reato di natura finanziaria, ma commerciale.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la "…locuzione "reati finanziari", di cui al citato articolo 8 del DM, debba intendersi nell'accezione più ampia che contiene in sé anche i reati cd. tributari, costituendo, questi ultimi, una "species" del "genus" reati finanziari".
Secondo l'interpretazione contenuta nella risoluzione, devono considerarsi "reati finanziari", in relazione ai quali la condanna, anche non definitiva, o il procedimento penale pendente rappresentano cause ostative al rilascio del visto di conformità:
- quelli previsti dal Dlgs 385/1993 (Testo unico bancario, Tub)
- quelli di cui al Dlgs 74/2000 ("Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"; cosiddetti reati penali tributari)
- quelli previsti dal Rd 267/1942, e successive modificazioni e integrazioni, rubricato "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa" (reati fallimentari).
In virtù di questa elencazione, anche le condanne per bancarotta fraudolenta in concorso e falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico devono essere considerate ostative all'autorizzazione al rilascio del visto di conformità.
Il primo, infatti, è un reato commesso nell'ambito della procedura fallimentare e si sostanzia in una serie di condotte illecite idonee ad arrecare un grave pregiudizio sia ai creditori (e quindi anche l'Erario che spesso assume tale qualifica) sia alla collettività in generale, in quanto vengono commesse in un contesto economico caratterizzato dal dissesto dell'impresa commerciale.
Il secondo, invece, è un reato che mira a ledere la fede pubblica, intesa come il senso di fiducia e sicurezza nelle relazioni giuridiche.
La conseguenza è che il professionista autorizzato al rilascio del visto "…deve rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo, tali da poter dare garanzia all'Erario, nonché al contribuente che a lui si è affidato, della conformità dell'attività dallo stesso posta in essere…".
La risoluzione lascia comunque aperta una possibilità al professionista condannato per i reati citati (o per altre tipologie delittuose di natura finanziaria): è il caso della riabilitazione, istituto disciplinato dall'articolo 178 del codice penale, che svolge la funzione di reintegrare il condannato, che abbia già scontato la pena principale, nella posizione giuridica goduta fino alla pronuncia della sentenza di condanna.
Marco Denaro
pubblicato Martedì 13 Luglio 2010
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