Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Rimborsi Iva Ue anno 2009:
la scadenza slitta al 31 marzo
la scadenza slitta al 31 marzo
Interessati i contribuenti che hanno effettuato acquisti di beni e servizi in un altro Stato comunitario
Gli operatori economici che hanno pagato l'Iva, nel 2009, in un altro Paese della Comunità europea, hanno tempo fino al 31 marzo 2011 per richiedere il rimborso dell'imposta. Il termine, fissato originariamente al 30 settembre, è stato prorogato con provvedimento dell'11 novembre del direttore dell'Agenzia delle Entrate. La nuova scadenza modifica quella prevista dal precedente provvedimento del 1° aprile, per effetto della direttiva 2010/66/Ue del 14 ottobre. Le nuove disposizioni decorrono dal 1° ottobre 2010.
A giustificare lo spostamento di data, il ritardo e le difficoltà incontrate dalle amministrazioni di alcuni Stati per la messa a punto dei sistemi informatici necessari alla trasmissione telematica delle istanze di rimborso, secondo la nuova procedura voluta dalla direttiva 2008/9/Ce, recepita, nell'ordinamento italiano, dal decreto legislativo 18/2010.
Per effetto della normativa ora in vigore, un contribuente che ha assolto l'Iva in un altro Paese Ue, può chiedere il rimborso dell'imposta attraverso l'amministrazione fiscale del proprio Stato: in pratica, per l'Italia, inoltrando la domanda al Paese straniero tramite Agenzia delle Entrate. In questo modo, sono le amministrazioni a parlarsi e gli operatori non devono più confrontarsi con uffici esteri.
L'adozione della nuova procedura, le cui regole e istruzioni sono contenute nel provvedimento del 1° aprile, rivoluziona la materia sotto numerosi punti di vista.
Il primo aspetto da evidenziare è il sostanziale snellimento dell'iter burocratico. Le pratiche devono essere lavorate in 4 mesi e la restituzione dell'imposta avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione di accoglimento del rimborso da parte dell'amministrazione estera.
Un'altra novità significativa è l'eliminazione del cartaceo. Le comunicazioni tra gli uffici avvengono, infatti, per posta elettronica e le istanze viaggiano esclusivamente via web, utilizzando, in Italia, i canali telematici Entratel e Fisconline. L'Agenzia delle Entrate, effettuato un controllo preventivo per verificare la legittimità delle richieste, ha 15 giorni di tempo per trasmetterle allo Stato europeo competente.
Gli operatori degli altri Paesi della Comunità europea, a loro volta, per accedere ai rimborsi, non devono più contattare il Centro operativo di Pescara, ma recarsi ai loro uffici delle tasse.
La proroga al 31 marzo riguarda esclusivamente le domande relative all'anno d'imposta 2009, mentre rimane invariata la scadenza ordinaria fissata al 30 settembre dalla direttiva 2008/9/Ce.
A giustificare lo spostamento di data, il ritardo e le difficoltà incontrate dalle amministrazioni di alcuni Stati per la messa a punto dei sistemi informatici necessari alla trasmissione telematica delle istanze di rimborso, secondo la nuova procedura voluta dalla direttiva 2008/9/Ce, recepita, nell'ordinamento italiano, dal decreto legislativo 18/2010.
Per effetto della normativa ora in vigore, un contribuente che ha assolto l'Iva in un altro Paese Ue, può chiedere il rimborso dell'imposta attraverso l'amministrazione fiscale del proprio Stato: in pratica, per l'Italia, inoltrando la domanda al Paese straniero tramite Agenzia delle Entrate. In questo modo, sono le amministrazioni a parlarsi e gli operatori non devono più confrontarsi con uffici esteri.
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Il primo aspetto da evidenziare è il sostanziale snellimento dell'iter burocratico. Le pratiche devono essere lavorate in 4 mesi e la restituzione dell'imposta avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione di accoglimento del rimborso da parte dell'amministrazione estera.
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Anna Maria Badiali
pubblicato Venerdì 12 Novembre 2010
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