Normativa e prassi
Risparmio energetico “prolungato”,
tutto pronto per l’invio on line
Per le comunicazioni relative a lavori pro-ambiente pluriennali lo start è fissato al prossimo 4 gennaio
Con provvedimento direttoriale del 21 dicembre, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle informazioni contenute nel modello di comunicazione da compilare a cura dei contribuenti che hanno avviato, nel corso del 2009, interventi di riqualificazione energetica pluriennali. Lavori che, in sostanza, proseguiranno nel 2010 e cioè in un successivo periodo d’imposta. L’adempimento, naturalmente, rimane legato all’ipotesi di opere in corso a cavallo di anni diversi.
 
La comunicazione, da predisporre su modello approvato con il provvedimento del 6 maggio 2009, così come previsto dall’articolo 29 del decreto “anticrisi” n. 185/2008, va inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate nel termine di 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori. Quindi, in relazione alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione in corso tra il 2009 e il 2010, va trasmessa entro il prossimo 31 marzo. Se i lavori si protraggono per più periodi d’imposta, la comunicazione andrà fatta ogni volta nel rispetto degli stessi tempi e modalità.
 
Grazie al software dedicato, che sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito dell’Agenzia, i primi invii, riguardanti le spese sostenute nel 2009 per interventi che proseguono nel 2010, potranno essere effettuati a partire dal 4 gennaio.
 
È opportuno ricordare che i contribuenti che vogliono beneficiare del bonus del 55% sono comunque tenuti a trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi effettuati attraverso il sito dell’ente.
 
Resta fermo che la comunicazione non deve essere inviata nell’ipotesi di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né con riferimento ai periodi in cui non sono state sostenute spese.
 
Nelle specifiche pubblicate oggi sono indicati dettagliatamente: il “record tipo”, la sequenza da rispettare e la struttura dei dati da inserire nei singoli record. Sul fronte del codice fiscale, va posta particolare attenzione alla correttezza dell’indicazione. In particolare, è precisato che oltre al codice del contribuente, deve essere riportato quello della persona fisica che effettua l’invio telematico della comunicazione. La trasmissione di dati non conformi, infatti, comporta lo scarto della richiesta.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Martedì 22 Dicembre 2009

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