Normativa e prassi
Rivalutazione beni strumentali.
È la data che fa la differenza
Si alle regole di contabilità semplificata se l'aumento c'è stato dopo aver lasciato il regime ordinario
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Una società in contabilità ordinaria nell’esercizio 2007, che passa in contabilità semplificata nell’esercizio 2008, può beneficiare della rivalutazione dei beni immobili d’impresa senza dover iscrivere il saldo attivo del maggior valore e, conseguentemente, applicare la disciplina a esso riservata.
A precisarlo la risoluzione n. 202/E del 5 agosto.

La disciplina di esame - introdotta con l’articolo 15, commi da 16 a 23 del decreto legge n. 185/2008 - consente di attribuire maggior valore ai beni immobili dell’impresa, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’azienda.
 
In linea generale, possono beneficiare della norma i soggetti indicati espressamente nel comma 16, dell’articolo 15, del Dl 185, vale a dire le società di capitali, le società cooperative, gli enti pubblici e privati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice.
Come chiarito nella recente circolare n. 11/E del 19 marzo 2009, la rivalutazione può essere effettuata anche dai soggetti in contabilità semplificata. Ciò si deduce dal richiamo effettuato dal comma 23 dell’articolo 15 a una precedente legge (articolo 15, legge n. 342/2000), che contemplava tra i beneficiari anche quelli in regime semplificato.
Inoltre, lo stesso articolo, precisa che nei confronti di tali contribuenti, l’intera disciplina di rivalutazione si applica solo in quanto compatibile.
 
Per comprendere meglio, occorre considerare che coloro che adottano la contabilità semplificata non redigono un bilancio formale nel quale emergono i beni e i relativi valori civilistici e, di conseguenza, la rivalutazione deve essere “adattata” a tali contribuenti.
Si pensi, ad esempio, ai commi 16 e 17, in base ai quali l’aumento di valore deve essere effettuato nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2008 (per un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare si tratta, quindi, del bilancio 2008) e deve riguardare solo quei beni immobili che risultavano già iscritti nel bilancio dell’esercizio immediatamente precedente, ossia quello in corso al 31 dicembre 2007.
 
Gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata, invece, iscrivono il maggior valore su un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultano i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta e individuano i beni al 31 dicembre 2007, facendo riferimento al registro dei beni ammortizzabili ovvero al registro degli acquisti tenuto ai fini Iva.
Altra deroga riguarda l’iscrizione in bilancio del saldo attivo di rivalutazione, nonché la possibilità di procedere all’affrancamento dello stesso mediante il versamento di un’imposta sostitutiva.
Si ricorda, infatti, che in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, il cosiddetto saldo attivo di rivalutazione (cfr. articolo 15, comma 18 del decreto legge n. 185 del 2008).
Nella maggiorazione con rilevanza fiscale - ossia in caso di versamento dell’imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio - tale importo costituisce una riserva in sospensione d’imposta, assoggettato a ordinaria tassazione in caso di distribuzione.
Il contribuente può, tuttavia, evitare tale tributo versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali, in modo da sottrarre il saldo al regime di sospensione e, di conseguenza, renderlo libero per la distribuzione.
 
La disciplina del saldo attivo di rivalutazione, in breve richiamata, non è applicabile nei confronti dei contribuenti in contabilità semplificata, considerato che gli stessi non hanno un bilancio nel quale esporre il predetto dato (cfr. circolari n. 11/E del 19 marzo 2009 e n. 22/E del 6 maggio 2009).
La risoluzione in commento ha esteso tale ultima affermazione anche a una società che è in contabilità ordinaria nel 2007 (e, quindi, ha un bilancio al 2007), ma in contabilità semplificata nel 2008 (e, quindi, non ha un bilancio a tale data).
In sostanza, è la data in cui deve essere eseguita la rivalutazione (ossia l’esercizio in corso al 31 dicembre 2008) che rileva per stabilire se la società rientri o meno nelle predette regole della rivalutazione previste per i contribuenti in contabilità semplificata.
 
In definitiva, il soggetto istante:
  • individua la presenza dei beni al 31 dicembre 2007 (necessaria per beneficiare della rivalutazione) facendo riferimento al bilancio 2007
  • verifica che i beni siano ancora presenti alla data del 31 dicembre 2008 utilizzando il registro dei beni ammortizzabili
  • non iscrive il saldo attivo di rivalutazione e non ha necessità, quindi, di procede al suo affrancamento.
Vincenzo Cipriani
pubblicato Mercoledì 5 Agosto 2009

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