Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Sal provvisori fra dare e avere.
Una rilevanza fiscale tira l’altra
Una rilevanza fiscale tira l’altra
L’applicazione del metodo cost to cost li fa entrare nel calcolo delle rimanenze e fra gli oneri deducibili
I compensi “provvisori”, pagati dall’appaltatore al subappaltatore, che partecipano alla valutazione delle rimanenze di opere ultrannuali sono fiscalmente deducibili. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 117/E del 5 novembre, è così intervenuta a integrare quanto affermato in un suo precedente documento di prassi (risoluzione n. 260/E del 2009), nel quale era stato affermato che i corrispettivi liquidati in via provvisoria, a fronte di Sal (Stato avanzamento lavori) che non comportano l’accettazione dell’opera, non possono considerarsi ricavi per l’appaltatore (in applicazione dell’articolo 109 del Tuir, in base al quale i corrispettivi per le prestazioni di servizi – nel cui ambito vanno a ricadere anche i contratti di appalto – si considerano conseguiti alla data di ultimazione) e, di conseguenza, costi fiscalmente rilevanti per il committente.
Una conclusione che, se traslata pari pari ai rapporti fra appaltatore e subappaltatore, avrebbe potuto mettere in dubbio la deducibilità dei compensi, pur provvisori, pagati dal primo al secondo, a fronte di una partecipazione di questi alla formazione del valore delle rimanenze (tassabilità a fronte di non deducibilità).
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato come la norma fiscale sulla valutazione delle opere ultrannuali (articolo 93 del Tuir) abbia il chiaro scopo, dopo l’abrogazione del metodo della “commessa completata”, di far partecipare al reddito del periodo la quota di utile maturata di anno in anno, in ossequio al principio di competenza. Un intento cui, però, non corrisponde l’indicazione di alcuna modalità pratica attraverso cui determinare il grado di completamento del lavoro.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato come la norma fiscale sulla valutazione delle opere ultrannuali (articolo 93 del Tuir) abbia il chiaro scopo, dopo l’abrogazione del metodo della “commessa completata”, di far partecipare al reddito del periodo la quota di utile maturata di anno in anno, in ossequio al principio di competenza. Un intento cui, però, non corrisponde l’indicazione di alcuna modalità pratica attraverso cui determinare il grado di completamento del lavoro.
Di conseguenza, è precisato nella risoluzione n. 117/E, assume validità fiscale il metodo adottato in bilancio secondo corretti principi contabili (un bilancio in cui, chiaramente, la commessa è valutata sulla base del corrispettivo contrattuale maturato e non con il criterio del costo, come detto, non più ammesso dal Tuir). Compreso quello chiamato del “cost to cost”, che assegna alle rimanenze finali un valore pari alla percentuale del corrispettivo, desumibile dal rapporto fra costi sostenuti (compresi quelli per il subappalto) e quelli totali stimati.
Ad esempio:
- corrispettivo pattuito per l’intero lavoro 1.000
- costi totali di commessa stimati 800
- costi sostenuti 400 (il 50% di quelli stimati)
- rimanenza finale commessa 500 (il 50% del corrispettivo pattuito).
Se, quindi, nei costi di commessa, che poi determinano il valore delle rimanenze, sono compresi i Sal liquidati in via provvisoria al subappaltatore, questi ultimi assumeranno rilevanza fiscale in capo all’appaltatore.
r.fo.
pubblicato Venerdì 5 Novembre 2010
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