Normativa e prassi
Sanzioni garante della Concorrenza.
I codici tributo cambiano modello
Operativi con "F24-Elementi identificativi" dal 1° gennaio, ma utilizzabili con l'F23 fino al 30 giugno

A partire dal 1° gennaio 2011, le sanzioni amministrative emesse dal garante della Concorrenza e del mercato saranno versate con il modello "F24 - Versamenti con elementi identificativi". I codici tributo per effettuare il pagamento sono quelli attualmente utilizzati con il modello F23 (752T, 753T, 760T e 761T).
È quanto stabilito con la risoluzione n. 135 del 27 dicembre, a seguito della convenzione, stipulata il 30 settembre scorso, tra l'Autorità del garante della concorrenza e del mercato e l'Agenzia delle Entrate. L'accordo prevede che l'attività di riscossione delle sanzioni irrogate dal Garante, da gennaio avvenga tramite il sistema dei versamenti unitari (Dlgs 241/1997).

Con l'anno nuovo, dunque, per questo tipo di sanzioni, diventa operativo il modello "F24-Versamenti con elementi identificativi" utilizzando i codici tributo:

  • 752T "Sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato"
  • 753T "Interessi o maggiorazioni su sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato"
  • 760T "Sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai decreti legislativi 02/08/2007, n. 145 e n. 146, di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - art. 9, c. 1, del d.l. 30/12/2008, n. 207"
  • 761T, "Interessi o maggiorazioni su sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai decreti legislativi 02/08/2007, n. 145 e n. 146, di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - art. 9, c. 1, del d.l. 30/12/2008, n. 207".

Nel modello, precisamente nel campo "codice", "tipo", "elementi identificativi", "anno di riferimento" vanno indicati, rispettivamente, i codici stessi, il valore, gli estremi della comunicazione di pagamento, l'anno in cui è avvenuta la violazione.

I codici tributo potranno, comunque, essere utilizzati col modello F23 fino al 30 giugno 2011.

r.fo.
pubblicato Lunedì 27 Dicembre 2010

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