Normativa e prassi
Sconto d’imposta per la palestra. Mamma o papà sotto lo stesso tetto
Il beneficio va calcolato in relazione ai costi sostenuti da ciascun genitore sull’importo massimo di 210 euro
Il tetto di spesa stabilito per la detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a strutture sportive, si intende riferito a ciascun figlio e non a ciascun genitore.
 
Il chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 50/E del 25 febbraio, in risposta a un padre che riteneva di poter dividere con la moglie i 400 euro spesi per l’attività sportiva del figlio, in modo da permettere ad entrambi (ciascuno nella propria dichiarazione dei redditi) di fruire della detrazione su un importo di 200 euro.
 
La facilitazione fiscale in esame, introdotta nel 2006, è disciplinata dall’articolo 15, lettera i-quinquies, del Tuir, ed è nata con lo scopo di incentivare la frequentazione di piscine e palestre da parte dei ragazzi. La risoluzione fa un rapido excursus sui punti salienti del provvedimento e specifica che:
  • è prevista la detrazione Irpef del 19% per le spese di iscrizione annuale o abbonamento dei ragazzi compresi tra i 5 e 18 anni in centri o associazioni sportive dilettantistiche
  • l’agevolazione è applicabile fino a un tetto massimo di spesa pari a 210 euro.
 
Il documento di prassi precisa anzi tutto che, per poter usufruire del beneficio, le strutture devono avere determinate caratteristiche e che la certificazione della spesa deve avvenire secondo precise modalità (decreto interministeriale 28 marzo 2007).
In sostanza, gli impianti, siano essi palestre, piscine o polisportive, devono avere espressamente finalità sportive ed essere di carattere dilettantistico e non professionistico. Per quanto riguarda la documentazione richiesta, è costituita da bollettino bancario o postale, oppure da fattura, ricevuta o quietanza e deve contenere la denominazione e i dati relativi alla società, la causale del pagamento, l’attività esercitata, i dati anagrafici del ragazzo e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.
Soltanto dopo aver verificato questi requisiti, il genitore può applicare, su quanto speso per l’attività ginnica del figlio, fino al tetto massimo di 210 euro, la detrazione Irpef del 19 per cento.
 
Il limite agevolabile, specifica la risoluzione, rimane tale anche se la spesa è sostenuta da entrambi i genitori. La detrazione può quindi spettare ai due coniugi in relazione a quanto pagato da ciascuno di essi, ma comunque su un importo complessivo di 210 euro.
Del tutto fuori pista, quindi, l’interpretazione della norma avanzata dall’istante, che riteneva di poter raddoppiare lo sconto per i due figli “ginnasti”, applicando l’agevolazione per intero sia sul suo imponibile che su quello della moglie.
Anna Maria Badiali
pubblicato Mercoledì 25 Febbraio 2009

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