Normativa e prassi
Se dietro l'albero c'è un privato
non sfiorisce la soggettività Ires
L'esclusione riguarda solo gli enti pubblicistici che gestiscono beni goduti da un'intera collettività
E' soggetto all'Ires l'ente associativo di tipo privatistico, che amministra terreni, boschi e fabbricati, ereditati dai discendenti degli antichi titolari di fondi di proprietà collettiva indivisa.
Le attività svolte dall'associazione, infatti, sono a favore esclusivo di determinati individui e non di tutta la collettività locale, mentre l'esclusione prevista dall'articolo 74, comma 1, del Tuir, riguarda gli enti di natura pubblicistica designati dall'ordinamento giuridico all'amministrazione di beni demaniali, il cui godimento non è a favore di specifiche categorie di persone ma di un'intera collettività locale.

Così risponde, in sintesi, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 69/E del 7 luglio, a una "comunione familiare" che amministra i beni sopra descritti e chiede se può essere inquadrata tra i soggetti destinatari della disposizione contenuta nell'articolo 74.

L'istante, inoltre, chiede di sapere se, nel caso in cui non rientri tra gli enti esclusi dall'Ires, possa essere considerato ente non commerciale e, a tal fine, elenca le attività che svolge. In particolare, l'associazione affitta terreni per uso agricolo e non, e fabbricati destinati ad attività di supporto a quella agricola (laboratori analisi, stalle) o ad altri scopi (uffici, abitazioni private); inoltre, pulisce i "suoi" boschi e suddivide tra i soci la legna, cura - dietro corrispettivo - altre unità boschive in base a convenzioni con la Protezione civile e altri enti pubblici, vende il legname raccolto con il lavoro dei soci, esegue "piani di gestione forestale o sistemazioni boschive o delle strade interpoderali" riscuotendo "contributi pubblici" a copertura totale o parziale della spesa complessiva sostenuta.

Articolata la risposta dell'Agenzia, che prende le mosse dalla legislazione della Regione Friuli Venezia Giulia (amministrazione interessata) e, più precisamente, dalla legge regionale n. 3/1996, la quale riconosce "personalità giuridica di diritto privato alle associazioni e ai consorzi di comunioni familiari montane o ad organizzazioni di similare natura". La concessione della personalità giuridica va di pari passo - stabilisce l'articolo 3 della legge - con l'approvazione dello statuto dell'associazione, documento fondamentale per l'inquadramento fiscale del caso in discussione, visto che l'istante è tra le organizzazioni che hanno ottenuto il riconoscimento da parte della Regione.

In sostanza, la "comunione familiare" che ha inoltrato l'interpello non è un ente pubblico e, a confermarlo, è proprio lo statuto, secondo il quale i componenti della struttura possono sfruttare collettivamente il patrimonio a loro comune. A trarre benefici dai beni, in poche parole, sono soltanto i soci, cioè gli eredi legittimi o i residenti che "da più generazioni svolgono attività agricole o attività utili alle finalità" della comunione o "che si contraddistinguono per meriti a favore della collettività"; nessun vantaggio o utilità, quindi, per la comunità locale.

La configurazione dell'organizzazione, sostengono i tecnici delle Entrate, contrasta con quanto richiesto dalla norma agevolativa richiamata nell'interpello, che prescrive l'esclusione dalla soggettività passiva Ires per lo Stato e altri enti pubblici, tra cui "le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo".
Quest'ultima definizione, come già precisato con la circolare 40/1999, si riferisce a strutture organizzative di diritto pubblico, che amministrano beni demaniali di proprietà comune, sottoposte a uno speciale regime giuridico che le vincola, "nella perpetuità", a svolgere funzioni a favore di una collettività territorialmente individuata.
In poche parole, l'istante, amministrando beni il cui godimento è riservato esclusivamente a determinati soggetti (elemento che emerge chiaramente dallo statuto dell'organizzazione) e non all'intera comunità locale, non può rientrare tra gli enti esclusi dall'Ires.
Per il fisco, quindi, l'associazione è un ente privato (diverso dalle società) e, come tale, rientra tra i soggetti passivi Ires (articolo 73 del Tuir).

Per rispondere al quesito successivo, ossia per chiarire se la struttura possa essere definita ente commerciale o non commerciale, se abbia o non abbia, quindi, come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali - articolo 73 del Tuir, lettere b) e c) -, i tecnici delle Entrate precisano, in via preliminare, che né i dati presenti nell'interpello né quelli emergenti dallo statuto sono sufficienti per inquadrare con certezza le attività svolta dall'ente.
La risposta al quesito implica, infatti, valutazioni di dinamiche e contesti non desumibili senza ulteriori verifiche. In via generale, comunque, senza alcun riferimento al caso specifico:
  • per l'affitto di terreni a uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di chi ha preso in affitto il campo e non quello del proprietario, mentre per il reddito dominicale vale la regola generale di imputazione al possessore (articoli 33 e 26 del Tuir)
  • per l'affitto dei campi a uso non agricolo (maneggio, parcheggio, eccetera), i canoni contribuiscono a formare il reddito complessivo come redditi diversi, "se non sono conseguiti nell'esercizio (…) di imprese commerciali" (articolo 67, comma 1, lettera e), del Tuir). Se l'attività svolta è di carattere commerciale produce redditi d'impresa (articolo 55 del Tuir) ed è rilevabile ai fini Iva (articolo 4 del Dpr 600/1973)
  • anche per quanto riguarda la locazione dei fabbricati, occorre valutare se l'attività ha o meno il carattere della commercialità: nel primo caso i canoni percepiti determinano redditi d'impresa e rilevano ai fini Iva, nella seconda ipotesi generano redditi fondiari
  • nessuna imposta per la legna tagliata nei boschi e suddivisa tra i soci, sempre che non si tratti invece di cessione di beni verso corrispettivo
  • per quanto riguarda la pulizia dei boschi dietro corrispettivo per conto di enti pubblici e la vendita del legnatico a terzi, le due attività rappresentano rispettivamente una prestazione di servizi e una cessione di beni, producendo reddito d'impresa ai fini Ires e rientrando nel campo di applicazione dell'Iva.
Per quanto riguarda infine i lavori di sistemazione e gestione di strade e boschi con percezione di contributi pubblici, la generica e sintetica descrizione non consente di individuarne il corretto trattamento tributario.

Anna Maria Badiali
pubblicato Mercoledì 7 Luglio 2010

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