Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Normativa e prassi
Sedi diplomatiche: utenze senza Iva
se vale lo stesso nel Paese estero
se vale lo stesso nel Paese estero
Il requisito di reciprocità determina la possibilità per gli enti internazionali di usufruire dell'esenzione
Per i contratti che hanno continuità nel tempo, quali le utenze telefoniche, elettriche, dell'acqua e del gas, la soglia minima di 258,23 euro stabilita - dall'articolo 72, comma 4 del Dpr 633/72 - per l'esenzione dall'Iva delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di sedi e rappresentanti diplomatici e consolari di Stati esteri accreditati in Italia, può essere rapportata, anziché al periodo di fatturazione, alla durata del contratto stesso. In caso di contratti a tempo indeterminato si dovrà, invece, fare riferimento all'ammontare fatturato nell'arco di un anno.
Questa la risposta data dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 273/E del 5 novembre, alla richiesta di chiarimenti formulata dal ministero degli Affari esteri.
Il dicastero fa presente che i contratti relativi alle utenze prevedono la fatturazione dei consumi con scadenze prefissate (ad esempio, bimestrale) e che non sempre le singole fatture raggiungono il limite stabilito per rientrare nell'esenzione.
I funzionari del Fisco ricordano, in prima battuta, che l'agevolazione in esame è concessa a condizione di reciprocità, cioè nella misura e nei limiti in cui gli Stati delle sedi diplomatiche che richiedono il beneficio lo riconoscano, a loro volta, alle rappresentanze italiane lì residenti. In particolare, poi, occorre verificare quale sia il periodo di riferimento temporale preso in esame per raggiungere l'importo minimo previsto dalla nostra legislazione, corrispondente a 258,23 euro.
Il caso particolare delle utenze di acqua, luce, gas e telefono, regolamentate da contratti che hanno continuità nel tempo, consente ai tecnici delle Entrate di concordare con l'interpretazione del ministero degli Affari esteri e di prendere a base della applicazione normativa la durata del contratto e non la singola fattura. Nel caso di contratti a tempo indeterminato, tuttavia, la base di calcolo è determinata dalla fatturazione annua del servizio.
Nel documento di prassi odierno, per completezza di trattazione, vengono prese in esame le altre tipologie di enti e organizzazioni internazionali a cui viene riconosciuta la medesima agevolazione, quali, ad esempio, i comandi militari degli Stati aderenti alla Nato e l'Onu, per i quali si richiamano i limiti e le condizioni indicati nei rispettivi trattati internazionali o negli accordi di sede, nella cui definizione interviene direttamente il ministero degli Affari esteri.
È lo stesso ministero, infine, a rilasciare il certificato (modello 181) che attesta la sussistenza dei requisiti necessari affinché la società erogatrice del servizio riconosca l'agevolazione fiscale.
Questa la risposta data dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 273/E del 5 novembre, alla richiesta di chiarimenti formulata dal ministero degli Affari esteri.
Il dicastero fa presente che i contratti relativi alle utenze prevedono la fatturazione dei consumi con scadenze prefissate (ad esempio, bimestrale) e che non sempre le singole fatture raggiungono il limite stabilito per rientrare nell'esenzione.
I funzionari del Fisco ricordano, in prima battuta, che l'agevolazione in esame è concessa a condizione di reciprocità, cioè nella misura e nei limiti in cui gli Stati delle sedi diplomatiche che richiedono il beneficio lo riconoscano, a loro volta, alle rappresentanze italiane lì residenti. In particolare, poi, occorre verificare quale sia il periodo di riferimento temporale preso in esame per raggiungere l'importo minimo previsto dalla nostra legislazione, corrispondente a 258,23 euro.
Il caso particolare delle utenze di acqua, luce, gas e telefono, regolamentate da contratti che hanno continuità nel tempo, consente ai tecnici delle Entrate di concordare con l'interpretazione del ministero degli Affari esteri e di prendere a base della applicazione normativa la durata del contratto e non la singola fattura. Nel caso di contratti a tempo indeterminato, tuttavia, la base di calcolo è determinata dalla fatturazione annua del servizio.
Nel documento di prassi odierno, per completezza di trattazione, vengono prese in esame le altre tipologie di enti e organizzazioni internazionali a cui viene riconosciuta la medesima agevolazione, quali, ad esempio, i comandi militari degli Stati aderenti alla Nato e l'Onu, per i quali si richiamano i limiti e le condizioni indicati nei rispettivi trattati internazionali o negli accordi di sede, nella cui definizione interviene direttamente il ministero degli Affari esteri.
È lo stesso ministero, infine, a rilasciare il certificato (modello 181) che attesta la sussistenza dei requisiti necessari affinché la società erogatrice del servizio riconosca l'agevolazione fiscale.
Lilia Chini
pubblicato Giovedì 5 Novembre 2009
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