Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Normativa e prassi
Senza neutralità la scissione
che devia dal "mondo d'impresa"
che devia dal "mondo d'impresa"
L'agevolazione vale soltanto se l'operazione avviene tra società appartenenti allo stesso regime fiscale
La scissione societaria è da ritenersi un'operazione fiscalmente neutrale a condizione che sia la società scissa sia quella beneficiaria svolgano un'attività d'impresa. Ne deriva, pertanto, che la scissione di una società commerciale a favore di una semplice implica, dal punto di vista fiscale, una estromissione dei "beni d'impresa", con conseguente emersione di plusvalenze imponibili.
È il chiarimento contenuto nella risoluzione 150/E del 10 giugno.
Il caso
L'istante, costituita nella forma di società in nome collettivo, è proprietaria di un fabbricato industriale dove svolge la propria attività.
A seguito delle variazioni apportate al piano regolatore, la zona dove è ubicato l'immobile in questione ha cambiato destinazione d'uso e, pertanto, è maturata l'intenzione dei soci di procedere a un'operazione di spin-off immobiliare, al fine di poter effettuare un'autonoma gestione del fabbricato di proprietà in modo più consono e redditizio.
Quesito e soluzione proposta
La Snc chiede conferma della legittimità fiscale, ai sensi dell'articolo 37-bis del Dpr 600/1973, della prospettata operazione di ristrutturazione aziendale che si sostanzierà in una scissione parziale proporzionale per mezzo della quale l'istante trasferirà il fabbricato industriale a una società semplice appositamente costituita, partecipata dagli stessi soci della scissa e nelle stesse proporzioni.
La società scissa - cui rimarrà l'azienda con tutti i beni a esclusione del fabbricato - proseguirà la propria attività, mentre la beneficiaria si occuperà della valorizzazione del fabbricato ricevuto.
In merito alla disciplina applicabile alla descritta operazione di scissione, la Snc precisa che il Testo unico delle imposte sui redditi prevede "la neutralità dell'operazione disponendo che essa non da luogo né a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e di minusvalenze della società scissa".
La risposta delle Entrate
L'Agenzia ha chiarito che - contrariamente a quanto sembrava ritenere l'istante - l'operazione di scissione societaria di una società in nome collettivo a favore di una semplice non è sostenuta dal principio di neutralità fiscale (articolo 173 del Tuir).
Il regime di neutralità fiscale - che generalmente caratterizza le operazioni di scissione - presuppone, infatti, l'appartenenza al "regime d'impresa" di tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, visto che la "continuità dei valori fiscalmente riconosciuti" ha significato solo quando il trasferimento dei beni avvenga nell'ambito del "mondo impresa".
Tale circostanza non risulta soddisfatta nell'ipotesi di società semplice, i cui redditi - non esercitando la stessa un'attività commerciale - non sono considerati redditi d'impresa e vanno determinati con le regole previste dal Tuir per le persone fisiche.
Sulla base di tali considerazioni, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che la scissione di una società commerciale a favore di una società semplice - interessando imprese "fiscalmente" non soggette al medesimo regime - implica una estromissione dei "beni d'impresa" dal regime tipico delle società commerciali. Ne deriva, pertanto, che dovranno trovare applicazione le disposizioni del Testo unico in materia di "destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa" (articolo 86, primo comma, lettera c, del Tuir), con conseguente emersione di plusvalenze imponibili.
È il chiarimento contenuto nella risoluzione 150/E del 10 giugno.
Il caso
L'istante, costituita nella forma di società in nome collettivo, è proprietaria di un fabbricato industriale dove svolge la propria attività.
A seguito delle variazioni apportate al piano regolatore, la zona dove è ubicato l'immobile in questione ha cambiato destinazione d'uso e, pertanto, è maturata l'intenzione dei soci di procedere a un'operazione di spin-off immobiliare, al fine di poter effettuare un'autonoma gestione del fabbricato di proprietà in modo più consono e redditizio.
Quesito e soluzione proposta
La Snc chiede conferma della legittimità fiscale, ai sensi dell'articolo 37-bis del Dpr 600/1973, della prospettata operazione di ristrutturazione aziendale che si sostanzierà in una scissione parziale proporzionale per mezzo della quale l'istante trasferirà il fabbricato industriale a una società semplice appositamente costituita, partecipata dagli stessi soci della scissa e nelle stesse proporzioni.
La società scissa - cui rimarrà l'azienda con tutti i beni a esclusione del fabbricato - proseguirà la propria attività, mentre la beneficiaria si occuperà della valorizzazione del fabbricato ricevuto.
In merito alla disciplina applicabile alla descritta operazione di scissione, la Snc precisa che il Testo unico delle imposte sui redditi prevede "la neutralità dell'operazione disponendo che essa non da luogo né a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e di minusvalenze della società scissa".
La risposta delle Entrate
L'Agenzia ha chiarito che - contrariamente a quanto sembrava ritenere l'istante - l'operazione di scissione societaria di una società in nome collettivo a favore di una semplice non è sostenuta dal principio di neutralità fiscale (articolo 173 del Tuir).
Il regime di neutralità fiscale - che generalmente caratterizza le operazioni di scissione - presuppone, infatti, l'appartenenza al "regime d'impresa" di tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, visto che la "continuità dei valori fiscalmente riconosciuti" ha significato solo quando il trasferimento dei beni avvenga nell'ambito del "mondo impresa".
Tale circostanza non risulta soddisfatta nell'ipotesi di società semplice, i cui redditi - non esercitando la stessa un'attività commerciale - non sono considerati redditi d'impresa e vanno determinati con le regole previste dal Tuir per le persone fisiche.
Sulla base di tali considerazioni, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che la scissione di una società commerciale a favore di una società semplice - interessando imprese "fiscalmente" non soggette al medesimo regime - implica una estromissione dei "beni d'impresa" dal regime tipico delle società commerciali. Ne deriva, pertanto, che dovranno trovare applicazione le disposizioni del Testo unico in materia di "destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa" (articolo 86, primo comma, lettera c, del Tuir), con conseguente emersione di plusvalenze imponibili.
Andrea Giannone
pubblicato Mercoledì 10 Giugno 2009
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