Normativa e prassi
Senza neutralità la scissione
che devia dal "mondo d'impresa"
L'agevolazione vale soltanto se l'operazione avviene tra società appartenenti allo stesso regime fiscale
La scissione societaria è da ritenersi un'operazione fiscalmente neutrale a condizione che sia la società scissa sia quella beneficiaria svolgano un'attività d'impresa. Ne deriva, pertanto, che la scissione di una società commerciale a favore di una semplice implica, dal punto di vista fiscale, una estromissione dei "beni d'impresa", con conseguente emersione di plusvalenze imponibili.
È il chiarimento contenuto nella risoluzione 150/E del 10 giugno.

Il caso
L'istante, costituita nella forma di società in nome collettivo, è proprietaria di un fabbricato industriale dove svolge la propria attività.
A seguito delle variazioni apportate al piano regolatore, la zona dove è ubicato l'immobile in questione ha cambiato destinazione d'uso e, pertanto, è maturata l'intenzione dei soci di procedere a un'operazione di spin-off immobiliare, al fine di poter effettuare un'autonoma gestione del fabbricato di proprietà in modo più consono e redditizio.

Quesito e soluzione proposta
La Snc chiede conferma della legittimità fiscale, ai sensi dell'articolo 37-bis del Dpr 600/1973, della prospettata operazione di ristrutturazione aziendale che si sostanzierà in una scissione parziale proporzionale per mezzo della quale l'istante trasferirà il fabbricato industriale a una società semplice appositamente costituita, partecipata dagli stessi soci della scissa e nelle stesse proporzioni.
La società scissa - cui rimarrà l'azienda con tutti i beni a esclusione del fabbricato - proseguirà la propria attività, mentre la beneficiaria si occuperà della valorizzazione del fabbricato ricevuto.
In merito alla disciplina applicabile alla descritta operazione di scissione, la Snc precisa che il Testo unico delle imposte sui redditi prevede "la neutralità dell'operazione disponendo che essa non da luogo né a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e di minusvalenze della società scissa".

La risposta delle Entrate
L'Agenzia ha chiarito che - contrariamente a quanto sembrava ritenere l'istante - l'operazione di scissione societaria di una società in nome collettivo a favore di una semplice non è sostenuta dal principio di neutralità fiscale (articolo 173 del Tuir).

Il regime di neutralità fiscale - che generalmente caratterizza le operazioni di scissione - presuppone, infatti, l'appartenenza al "regime d'impresa" di tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, visto che la "continuità dei valori fiscalmente riconosciuti" ha significato solo quando il trasferimento dei beni avvenga nell'ambito del "mondo impresa".
Tale circostanza non risulta soddisfatta nell'ipotesi di società semplice, i cui redditi - non esercitando la stessa un'attività commerciale - non sono considerati redditi d'impresa e vanno determinati con le regole previste dal Tuir per le persone fisiche.

Sulla base di tali considerazioni, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che la scissione di una società commerciale a favore di una società semplice - interessando imprese "fiscalmente" non soggette al medesimo regime - implica una estromissione dei "beni d'impresa" dal regime tipico delle società commerciali. Ne deriva, pertanto, che dovranno trovare applicazione le disposizioni del Testo unico in materia di "destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa" (articolo 86, primo comma, lettera c, del Tuir), con conseguente emersione di plusvalenze imponibili.
Andrea Giannone
pubblicato Mercoledì 10 Giugno 2009

I più letti

testo alternativo per immagine
Il contribuente, che beneficia delle agevolazioni prima casa senza acquisire la residenza nel comune dov’è ubicato l’immobile acquistato, commette elusione fiscale
testo alternativo per immagine
È l'appuntamento di chiusura con l'imposta sostitutiva dell'Irpef dovuta sull'incremento annuale del capitale accantonato per il trattamento di fine rapporto di lavoro
testo alternativo per immagine
Consentono di versare il 4 per mille sui “valori” ancora segretati al 2011 e il 10 per mille su quelli prelevati dal rapporto di deposito all’entrata in vigore del Salva Italia
testo alternativo per immagine
Per i contribuenti delle zone interessate dalle recenti eccezionali precipitazioni, sarà valutata la disapplicazione delle sanzioni previste per eventuali ritardi
testo alternativo per immagine
Per il contribuente, il diritto al rimborso inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione ed è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale
carta
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
testo alternativo per immagine
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
testo alternativo per immagine
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
testo alternativo per immagine
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
spesometro
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
pillole
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
giovane
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012