Venerdì 24 Maggio 2013 - Aggiornato alle 20:08
Normativa e prassi
Società di persone “a cavallo”.
Una dichiarazione per due anni
Una dichiarazione per due anni
Snc e sas non hanno alcuna necessità di un bilancio fiscale 1/1 – 31/12: il risultato dell’intero esercizio è attratto nel periodo d’imposta in cui lo stesso si chiude
Per le società di persone con esercizio “a cavallo”, il risultato di bilancio viene attratto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta (anno solare) in cui l’esercizio si chiude. Stesso discorso per i soci di tali compagini: il reddito da partecipazione, imputato per trasparenza, confluisce nella dichiarazione del periodo d’imposta in cui si chiude l’esercizio sociale. La precisazione è arrivata con la risoluzione n. 92/E del 20 settembre.
Il dubbio alla base del documento di prassi nasce dal fatto che le norme regolanti l’imputazione dei redditi al periodo d’imposta sembrano non contemplare esplicitamente la possibile mancata coincidenza tra periodo d’imposta ed esercizio sociale, con quest’ultimo che può essere liberamente stabilito dallo statuto delle società e che, quindi, può ricadere “a cavallo” fra più anni solari. Una circostanza che mal si concilia con l’articolo 7 del Tuir, in base al quale per tutti i soggetti Irpef, “L’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma … L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano”.
In sostanza, dalla citata norma emerge innanzitutto che il lasso di tempo (cosiddetto periodo d’imposta) che occorre prendere a base per la delimitazione temporale dell’obbligazione tributaria è costituito, per persone fisiche e società personali, dall’anno solare, in riferimento al quale assume rilevanza la base imponibile su cui si rende applicabile l'imposta.
Conseguentemente può sorgere il dubbio circa l’eventuale necessità, per le società di persone con esercizio “ a cavallo”, di un bilancio valido ai soli fini fiscali, relativo al periodo 1/1 – 31/12 di ogni anno.
Nella sua interpretazione, l’Agenzia di Entrate ha fatto riferimento all’articolo 83, comma 1, del Tuir (per effetto del rinvio operato dall’articolo 56, comma 1, dello stesso Testo unico), secondo il quale “il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni”.
Di conseguenza, per le società di persone con esercizio non coincidente con l’anno solare, il risultato dell'esercizio viene attratto nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude.
In particolare, è precisato nella risoluzione, il reddito di impresa, rilevante anche ai fini Irap e per l’attribuzione del reddito di partecipazione ai soci, sarà quello determinato sulla base del conto dei profitti e delle perdite dell’esercizio chiuso in tale periodo di imposta (ad esempio, esercizio 1/7/2009 – 30/6/2010 da dichiarare nel modello Unico SP/2011, relativo al periodo di imposta 1/1/2010 – 31/12/2010, da presentare entro il 30.09.2011).
Tirando le somme, quindi:
le società di persone con esercizio non coincidente con l’anno solare non devono redigere “ai soli fini fiscali” un bilancio relativo al periodo 1/1 – 31/12 di ciascun anno
l’imputazione in capo ai soci (persone fisiche o, a loro volta, società di persone) dei redditi deve avvenire nei periodi di imposta dei partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata, a prescindere dall’effettiva percezione degli utili, secondo la regola generale della trasparenza fissata dall'articolo 5 del Tuir.
Il dubbio alla base del documento di prassi nasce dal fatto che le norme regolanti l’imputazione dei redditi al periodo d’imposta sembrano non contemplare esplicitamente la possibile mancata coincidenza tra periodo d’imposta ed esercizio sociale, con quest’ultimo che può essere liberamente stabilito dallo statuto delle società e che, quindi, può ricadere “a cavallo” fra più anni solari. Una circostanza che mal si concilia con l’articolo 7 del Tuir, in base al quale per tutti i soggetti Irpef, “L’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma … L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano”.
In sostanza, dalla citata norma emerge innanzitutto che il lasso di tempo (cosiddetto periodo d’imposta) che occorre prendere a base per la delimitazione temporale dell’obbligazione tributaria è costituito, per persone fisiche e società personali, dall’anno solare, in riferimento al quale assume rilevanza la base imponibile su cui si rende applicabile l'imposta.
Conseguentemente può sorgere il dubbio circa l’eventuale necessità, per le società di persone con esercizio “ a cavallo”, di un bilancio valido ai soli fini fiscali, relativo al periodo 1/1 – 31/12 di ogni anno.
Nella sua interpretazione, l’Agenzia di Entrate ha fatto riferimento all’articolo 83, comma 1, del Tuir (per effetto del rinvio operato dall’articolo 56, comma 1, dello stesso Testo unico), secondo il quale “il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni”.
Di conseguenza, per le società di persone con esercizio non coincidente con l’anno solare, il risultato dell'esercizio viene attratto nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude.
In particolare, è precisato nella risoluzione, il reddito di impresa, rilevante anche ai fini Irap e per l’attribuzione del reddito di partecipazione ai soci, sarà quello determinato sulla base del conto dei profitti e delle perdite dell’esercizio chiuso in tale periodo di imposta (ad esempio, esercizio 1/7/2009 – 30/6/2010 da dichiarare nel modello Unico SP/2011, relativo al periodo di imposta 1/1/2010 – 31/12/2010, da presentare entro il 30.09.2011).
Tirando le somme, quindi:
le società di persone con esercizio non coincidente con l’anno solare non devono redigere “ai soli fini fiscali” un bilancio relativo al periodo 1/1 – 31/12 di ciascun anno
l’imputazione in capo ai soci (persone fisiche o, a loro volta, società di persone) dei redditi deve avvenire nei periodi di imposta dei partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata, a prescindere dall’effettiva percezione degli utili, secondo la regola generale della trasparenza fissata dall'articolo 5 del Tuir.
Fabiana Manlio Sessa
pubblicato Martedì 20 Settembre 2011
I più letti
Con circolare del dipartimento delle Finanze arriva il via libera all’attuazione anticipata dell’emendamento al decreto “sblocca debiti”, in fase di conversione in legge
La mancata percezione dell’affitto per morosità del conduttore non ne impedisce l’assoggettamento a imposta sui redditi fino a quando interviene la risoluzione del contratto
In Gazzetta il decreto che sospende il pagamento del tributo per alcune categorie di immobili. Versamento confermato per i proprietari di immobili di pregio, ville e castelli
Inutile appellarsi ai “tentennamenti” del Comune, la normativa non ammette i ritardatari, e i contratti di utenza domestica non dimostrano l’effettivo trasferimento dell’acquirente
La specifica disciplina delle società tra avvocati è stata “codificata” con il decreto legislativo n. 96 del 2001, emanato in attuazione della direttiva europea 98/5/Ce
In Gazzetta il decreto che sospende il pagamento del tributo per alcune categorie di immobili. Versamento confermato per i proprietari di immobili di pregio, ville e castelli
Andranno esposti nella sezione Imu e altri tributi locali nella colonna importi a debito versati. In caso di ravvedimento, pagamento contestuale di sanzioni ed interessi
I chiarimenti dell’Agenzia sui nuovi criteri di “ultimazione del servizio” e di “maturazione dei corrispettivi”, con riferimento in particolare al settore delle telecomunicazioni
Inutile appellarsi ai “tentennamenti” del Comune, la normativa non ammette i ritardatari, e i contratti di utenza domestica non dimostrano l’effettivo trasferimento dell’acquirente
In riferimento al 2013, deve essere obbligatoriamente utilizzato per il versamento dell'ultima rata e della maggiorazione standard, quest'anno destinata allo Stato
Filo diretto con le dichiarazioni dei redditi. Il punto di partenza è infatti il totale di quanto denunciato al Fisco. Il versamento è on line, tramite modello F24
La riduzione del corrispettivo non comporta riliquidazione dell'imposta né risoluzione del contratto
Un riepilogo delle regole relative all'imposta sul valore aggiunto applicabili a locazioni e cessioni di fabbricati, così come si presentano in seguito al Dl 83/2012
Importi differenti a seconda che sia previsto o meno un corrispettivo
Per superare il vincolo, al committente basta anche una dichiarazione sostitutiva dell’appaltatore che attesti di aver regolarmente provveduto a versare l’Iva e le ritenute
Dello stesso autore
22/3/2011
Per la Consulta, la Commissione avrebbe prima dovuto rispondere a una serie di quesiti preliminari
Notizie correlate
- Irap 2007: sconti più alti dai "tempo indeterminato" impiegati al Sud
- 21/3/2007

- La deduzione forfetaria di 5mila euro si raddoppia nel caso di lavoratori occupati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
- Società in perdita sistematica. Quando l’interpello è superfluo
- 11/6/2012

- Un provvedimento del direttore ha individuato le cause di disapplicazione automatica della disciplina. In tandem, con una circolare, anche le prime istruzioni operative
- Dichiarazioni: sfilata di modelli per gli esercizi a "cavallo"
- 17/3/2009

- Le regole nei casi in cui, per la non coincidenza con l'anno solare, non si può utilizzare la modulistica unificata
- I contributi previdenziali e assistenziali abbattono l'imponibile Irap 2007
- 13/4/2007

- La deduzione, di fatto riconosciuta ai soli soggetti che adottano il metodo analitico, è "sfruttabile" a decorrere dal mese di febbraio
Archivio Normativa e prassi
Maggio, 2013
(16)
Aprile, 2013
(17)
Marzo, 2013
(26)
Febbraio, 2013
(12)
Gennaio, 2013
(13)
Dicembre, 2012
(19)
Novembre, 2012
(13)
Ottobre, 2012
(17)
Settembre, 2012
(12)
Agosto, 2012
(15)
Luglio, 2012
(18)
Giugno, 2012
(32)














