Mercoledì 22 Maggio 2013 - Aggiornato alle 9:36
Normativa e prassi
“Spesometro”: chi, come, quando.
Le istruzioni sulle modalità d’uso
Le istruzioni sulle modalità d’uso
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
L’Agenzia fornisce i chiarimenti sull’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3mila euro. Dalla definizione dell’ambito soggettivo e oggettivo ai casi particolari di esonero, la circolare n. 24/E del 30 maggio fa il punto sulle modalità di applicazione dello strumento pensato per contrastare le forme più rilevanti di frode ed evasione fiscale in materia di Iva e per individuare la reale capacità contributiva delle persone fisiche (articolo 21 del Dl 78/2010).
Il provvedimento attuativo
Il provvedimento del 22 dicembre 2010, in linea con il Dl 78/2010, ha messo sotto la lente di ingrandimento i pagamenti che superano una certa soglia, prevedendo, per tutti i soggetti Iva, l’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva.
Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura (generalmente giustificate da scontrino o ricevuta fiscale), il limite è stato fissato a 3.600 euro, al lordo dell’Iva.
Il provvedimento ha previsto che siano comunicate:
- entro il 31 ottobre 2011, le operazioni di importo pari o superiore a 25mila euro, al netto dell’Iva, rese e ricevute nel periodo d’imposta 2010, per le quali è previsto l’obbligo di emettere fattura
- entro il 30 aprile 2012,le operazioni di importo pari o superiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emettere fattura
- entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva, per le quali non è previsto l’obbligo di emettere fattura, con riferimento soltanto a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.
Soggetti obbligati
Devono trasmettere la comunicazione tutti i soggetti passivi Iva per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta:
- per le quali hanno emesso fattura nei confronti dei clienti
- ricevute da soggetti titolari di partita Iva (acquisti da fornitori)
- per le quali non hanno emesso fattura (consumatori finali, compresi imprenditori e professionisti per gli acquisti di beni e servizi no rientranti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo).
Sono tenuti all’invio dei dati anche i contribuenti in regime di contabilità semplificata, gli enti non commerciali (per le operazioni commerciali o agricole), i non residenti con stabile organizzazione in Italia, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, chi si avvale della dispensa da adempimenti per operazioni esenti (articolo 36-bis del Dpr 633/1972), chi applica il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/2000).
Oggetto della comunicazione
Le operazioni per le quali vige l’obbligo di trasmettere i dati sono quelle rilevanti ai fini Iva: imponibili, non imponibili (se si tratta di cessioni all’esportazione - con esclusione di quelle soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale -, operazioni assimilate e servizi internazionali), esenti (articolo 10 del decreto).
Sono invece esonerati i contribuenti “minimi”, i quali, però, se fuoriescono dal regime in corso d’anno, devono presentare la comunicazione per tutte le operazioni compiute nell’intero periodo d’imposta che hanno superato le soglie previste dallo “spesometro”.
Rientrano, inoltre, nell’obbligo della comunicazione sia le operazioni soggette al regime del margine sia quelle cui si applica il meccanismo del reverse charge.
Le soglie di spesa
Dunque, sono soggette all’obbligo di comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi Iva, di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’Iva. Se non vi è obbligo di emissione della fattura (perché, ad esempio, le operazioni sono documentate tramite ricevuta o scontrino fiscale), il limite è elevato a 3.600 euro al lordo dell’Iva.
Anche per i soggetti che, pur avendo l’obbligo di documentare le operazioni mediante fattura, non hanno l’obbligo di indicare separatamente l'imposta (ad esempio, le agenzie di viaggi), il limite è di 3.600 euro.
Per la determinazione delle soglie (3.000 o 3.600 euro), non devono essere considerate le spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile Iva.
In relazione ai contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (locazione, noleggio, concessione eccetera), per i quali l’obbligo di comunicazione scatta se i corrispettivi dovuti nell’intero anno solare sono complessivamente non inferiori a 3mila euro.
Per il 2010 adempimento light
Per garantire un’introduzione graduale dell’adempimento, il provvedimento del 22 dicembre 2010 ha previsto, per l’anno d’imposta 2010, l’obbligo di comunicare le sole operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura di importo non inferiore a 25mila euro.
Il termine per trasmettere la comunicazione relativa a queste operazioni è il 31 ottobre 2011.
Operazioni escluse dalla comunicazione
La circolare, poi, riepiloga le operazioni per le quali non vanno inviate le informazioni:
- importazioni
- esportazioni già soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale (articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dpr 633/1972)
- operazioni con soggetti black list, già monitorate con apposita comunicazione telematica
- operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (ad esempio, contratti di assicurazione, di somministrazione di energia elettrica, di mutuo, atti di compravendita di immobili)
- operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva se il pagamento è avvenuto con carte di credito, di debito o prepagate (a meno che tali strumenti non siano emessi da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia; in tali casi, l’obbligo di comunicazione sussiste)
- operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, già monitorate attraverso i modelli Intra e il sistema Vies (Vat information exchange system)
- passaggi interni di beni tra rami d’azienda, documentati con fattura.
Dati da indicare nella comunicazione
La comunicazione, effettuata per via telematica attraverso Fisconline o Entratel oppure avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni, deve contenere, per ciascuna cessione, acquisto o prestazione di servizi:
- la partita Iva o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente
- l’importo delle operazioni effettuate, evidenziando l’imponibile e l’imposta oppure specificando che si tratta di operazioni non imponibili o esenti (per verificare se è necessario o meno inviare i dati, bisogna tener conto delle eventuali note di variazione). Per le operazioni per le quali non c’è obbligo di fattura, vanno riportati i corrispettivi comprensivi dell’Iva applicata.
Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti, privi di codice fiscale, vanno indicati, per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all’estero, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale.
Rettifiche e sanzioni
La comunicazione va inviata entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento alle operazioni effettuate nell’anno d’imposta precedente.
Come accennato, soltanto per il 2010 l’adempimento è posticipato al 31 ottobre 2011 e riguarda unicamente le operazioni di importo non inferiore a 25mila euro per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione.
Superati i termini, il contribuente può integrare la comunicazione presentandone una nuova entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, senza incorrere in alcuna sanzione.
L’omesso invio della comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro. Stessa penalità per la trasmissione di dati incompleti o non veritieri.
Patrizia De Juliis
pubblicato Lunedì 30 Maggio 2011
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