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Normativa e prassi
Studi di settore: gli ammessi
al regime premiale per il 2011
al regime premiale per il 2011
Promossi quelli che contengono specifiche tipologie di indicatori. Fedeltà, congruità e coerenza sono la chiave d’accesso ai benefici previsti dal decreto “Salva Italia”
Approvata la differenziazione dei termini di accesso al regime premiale per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Il provvedimento del 12 luglio, dando attuazione alle disposizioni previste dall’articolo 10, comma 12, del Dl 201/2011, individua le attività per le quali chi comunica fedelmente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, dichiara ricavi o compensi congrui e risulta coerente con gli specifici indicatori, è ammesso ai benefici per il periodo d’imposta 2011.
I benefici del regime premiale
L’articolo 10, commi da 9 a13, del “Salva Italia”, ha introdotto alcuni benefici per i contribuenti soggetti all’accertamento basato sugli studi di settore, in possesso dei requisiti su ricordati: nei loro confronti sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento e la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito accertabile ecceda di almeno un terzo (invece che un quinto) quello dichiarato.
Coerenza e congruità “totali”
Il provvedimento di oggi, in primo luogo, precisa che, per poter accedere al regime premiale: la coerenza deve sussistere per tutti gli indicatori previsti dallo studio di settore applicabile; in presenza contemporanea di redditi d’impresa e di lavoro autonomo, entrambi devono essere assoggettabili all’accertamento basato sulle risultanze degli “studi”; in caso di applicazione di due diversi studi, la congruità e la coerenza devono sussistere per entrambi.
Gli ammessi per il 2011
Per il periodo d’imposta 2011 possono accedere al regime premiale i contribuenti che applicano gli studi di settore elencati nell’allegato 1. Si tratta degli studi per i quali risultano approvati almeno quattro dei seguenti cinque indicatori di coerenza economica:
Fedeltà dei dati
Il provvedimento precisa che la fedeltà dei dati dichiarati, necessaria per l’accesso al regime premiale, sussiste anche in presenza di errori o omissioni nella compilazione dei modelli degli studi di settore, a patto che non siano modificati l’assegnazione ai cluster, il calcolo dei ricavi o compensi stimati, il posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza.
I benefici del regime premiale
L’articolo 10, commi da 9 a13, del “Salva Italia”, ha introdotto alcuni benefici per i contribuenti soggetti all’accertamento basato sugli studi di settore, in possesso dei requisiti su ricordati: nei loro confronti sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento e la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito accertabile ecceda di almeno un terzo (invece che un quinto) quello dichiarato.
Coerenza e congruità “totali”
Il provvedimento di oggi, in primo luogo, precisa che, per poter accedere al regime premiale: la coerenza deve sussistere per tutti gli indicatori previsti dallo studio di settore applicabile; in presenza contemporanea di redditi d’impresa e di lavoro autonomo, entrambi devono essere assoggettabili all’accertamento basato sulle risultanze degli “studi”; in caso di applicazione di due diversi studi, la congruità e la coerenza devono sussistere per entrambi.
Gli ammessi per il 2011
Per il periodo d’imposta 2011 possono accedere al regime premiale i contribuenti che applicano gli studi di settore elencati nell’allegato 1. Si tratta degli studi per i quali risultano approvati almeno quattro dei seguenti cinque indicatori di coerenza economica:
- di efficienza e produttività del fattore lavoro
- di efficienza e produttività del fattore capitale
- di efficienza di gestione delle scorte
- di redditività
- di struttura,
Fedeltà dei dati
Il provvedimento precisa che la fedeltà dei dati dichiarati, necessaria per l’accesso al regime premiale, sussiste anche in presenza di errori o omissioni nella compilazione dei modelli degli studi di settore, a patto che non siano modificati l’assegnazione ai cluster, il calcolo dei ricavi o compensi stimati, il posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza.
r.fo.
pubblicato Giovedì 12 Luglio 2012
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