Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Tpl, non serve condurre gli autobus
per l’esenzione dall’anticipo d’imposta
per l’esenzione dall’anticipo d’imposta
Il regime di favore è stato introdotto, infatti, per favorire le aziende operanti nella mobilità pubblica, irrilevante se svolgono mansioni di gestione amministrativa
Non sono soggetti alla ritenuta Ires del 4% i contributi erogati dalle Regioni e dagli altri enti locali alle agenzie che svolgono funzioni di amministrazione, programmazione e progettazione del trasporto pubblico locale (Tpl) e possiedono gli impianti e le dotazioni patrimoniali necessari al funzionamento del servizio. Si tratta delle somme ricevute per la copertura delle perdite e dei disavanzi di esercizi.
Il chiarimento è nella risoluzione 127/E del 20 dicembre.
Il regime agevolativo in questione è quello disciplinato dall’articolo 27-bis del decreto legge 786/1981 per favorire le aziende che si occupano di Tpl.
Il dubbio è di una società ed è nato dopo la scissione in due rami distinti del consorzio che, originariamente, provvedeva, da solo, sia all’amministrazione che all’effettuazione pratica del servizio pubblico.
A seguito di alcuni provvedimenti legislativi (Dlgs 422/1997, legge regionale dell’Emilia Romagna 30/1998 e articolo 113 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento locale), infatti, la conduzione del Tpl è stata trasferita alle amministrazioni territoriali e ha subito modifiche organizzative comportando, tra l’altro, l’attribuzione di compiti e ruoli a soggetti differenti: di conseguenza, molte aziende hanno dovuto realizzare scorpori e scissioni.
È cambiato anche il rapporto tra enti e aziende, non si parla più di servizio riconosciuto in “concessione”, ma di un vero e proprio contratto di tipo privatistico, che deve rispondere a principi di economicità ed efficienza e sottostare alle regole della concorrenza.
Tornando al caso dell’interpello, la nostra società, attiva in Emilia Romagna, dopo la “separazione” delle funzioni e in base ai criteri stabiliti dalla Regione, è diventata un’agenzia a cui è stata affidata la gestione amministrativa del servizio locale secondo le indicazioni impartite dall’ente di riferimento. Spetta ad essa, per esempio, programmare i percorsi secondo le esigenze del territorio, organizzare soluzioni integrate con la mobilità privata e i servizi complementari, pianificare parcheggi secondo le vie d’accesso ai centri urbani, curare la realizzazione dei sistemi di controllo e informazione, provvedere alle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi e verificare il rispetto dei relativi contratti.
Non tocca all’agenzia, invece, svolgere effettivamente il servizio di trasporto ed è per questo che vuole avere la certezza di poter applicare il regime di favore previsto per le aziende attive nel Tpl sui contributi regionali ricevuti per far fronte ai disavanzi e alle perdite di esercizio.
L’Agenzia delle Entrate dà il suo ok all’agevolazione. La ratio della disposizione, infatti, precisa la risoluzione, è favorire “i soggetti operanti nel settore del Tpl”, quindi, il regime è applicabile anche nel caso in cui i contributi vengano erogati a una società che esercita le stesse funzioni svolte dall’interpellante, sempreché gli importi siano utilizzati secondo i fini stabiliti dalla norma.
Il chiarimento è nella risoluzione 127/E del 20 dicembre.
Il regime agevolativo in questione è quello disciplinato dall’articolo 27-bis del decreto legge 786/1981 per favorire le aziende che si occupano di Tpl.
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A seguito di alcuni provvedimenti legislativi (Dlgs 422/1997, legge regionale dell’Emilia Romagna 30/1998 e articolo 113 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento locale), infatti, la conduzione del Tpl è stata trasferita alle amministrazioni territoriali e ha subito modifiche organizzative comportando, tra l’altro, l’attribuzione di compiti e ruoli a soggetti differenti: di conseguenza, molte aziende hanno dovuto realizzare scorpori e scissioni.
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Non tocca all’agenzia, invece, svolgere effettivamente il servizio di trasporto ed è per questo che vuole avere la certezza di poter applicare il regime di favore previsto per le aziende attive nel Tpl sui contributi regionali ricevuti per far fronte ai disavanzi e alle perdite di esercizio.
L’Agenzia delle Entrate dà il suo ok all’agevolazione. La ratio della disposizione, infatti, precisa la risoluzione, è favorire “i soggetti operanti nel settore del Tpl”, quindi, il regime è applicabile anche nel caso in cui i contributi vengano erogati a una società che esercita le stesse funzioni svolte dall’interpellante, sempreché gli importi siano utilizzati secondo i fini stabiliti dalla norma.
Anna Maria Badiali
pubblicato Martedì 20 Dicembre 2011
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