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Normativa e prassi
La borsa di ricerca post-lauream
“scopre” l’esenzione dall’Irpef
“scopre” l’esenzione dall’Irpef
Il riferimento legislativo “intitolato” ai soli corsi di dottorato non costituisce limite all’agevolazione
Esentasse le borse di studio assegnate per attività di ricerca post-lauream, anche senza dottorato. Il regolamento che ne disciplina il conferimento non fa una piega e la preoccupazione dell’Istituto di istruzione universitaria di avere travisato il senso delle norme è infondata.
È vero che l’articolo 4 della legge 210/1998, fermandosi al solo titolo, sembra limitare e “delimitare” lo sconto fiscale ai dottorati di ricerca, ma leggendo attentamente il terzo comma dello stesso articolo “Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398”, si comprende quanto sia più ampio l’ambito di applicazione della stessa norma e di quelle a cui rimanda. In particolare, l’articolo 6, comma 6, della legge 398/1989, prevede l’applicazione delle agevolazioni fiscali descritte, a loro volta, nell’articolo 4 della legge 476/1984.
Tutta una catena di disposizioni legislative che, in sostanza, porta a includere nei premi del fisco lo svolgimento di varie attività di ricerca. Tra queste, sono fuori dall’Irpef non soltanto le borse di studio corrisposte dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento (in Italia e all’estero) e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato, ma anche quelle assegnate per la ricerca post-lauream, ricondotta tra quelle “beneficiate” proprio dalla legge 210/1998, che le cita a chiare lettere.
Dunque, per il Fisco è corretto il contenuto testuale del regolamento predisposto dall’istituto di istruzione universitaria che prevede l’esenzione dall’Irpef delle borse di studio in argomento.
Con la risoluzione n. 120/E del 22 novembre, l’Agenzia tranquillizza l’estensore del “bando” per l’aggiudicazione delle “borse”, approvando i richiami normativi che intende riportare nel testo ai fini dell’applicazione del regime di esenzione dall’Irpef della particolare tipologia di contributi.
È vero che l’articolo 4 della legge 210/1998, fermandosi al solo titolo, sembra limitare e “delimitare” lo sconto fiscale ai dottorati di ricerca, ma leggendo attentamente il terzo comma dello stesso articolo “Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398”, si comprende quanto sia più ampio l’ambito di applicazione della stessa norma e di quelle a cui rimanda. In particolare, l’articolo 6, comma 6, della legge 398/1989, prevede l’applicazione delle agevolazioni fiscali descritte, a loro volta, nell’articolo 4 della legge 476/1984.
Tutta una catena di disposizioni legislative che, in sostanza, porta a includere nei premi del fisco lo svolgimento di varie attività di ricerca. Tra queste, sono fuori dall’Irpef non soltanto le borse di studio corrisposte dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento (in Italia e all’estero) e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato, ma anche quelle assegnate per la ricerca post-lauream, ricondotta tra quelle “beneficiate” proprio dalla legge 210/1998, che le cita a chiare lettere.
Dunque, per il Fisco è corretto il contenuto testuale del regolamento predisposto dall’istituto di istruzione universitaria che prevede l’esenzione dall’Irpef delle borse di studio in argomento.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Lunedì 22 Novembre 2010
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