Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Transfer pricing “collaborativo”.
L'anti-sanzioni prende corpo
L'anti-sanzioni prende corpo
Nel provvedimento del direttore la definizione della documentazione che ripara dall’“infedele dichiarazione”
La comunicazione del possesso del set documentale sul transfer pricing andrà effettuata annualmente con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Quelle relative ai periodi d’imposta “ante 2009” saranno ritenute valide anche se operate oltre il termine fissato dalla legge (90 giorni dall’emanazione del provvedimento), purchè antecedenti all’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza. Le indicazioni emergono dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre, con cui si è data attuazione alla norma anti-sanzioni sul transfer pricing, introdotta dal Dl 78/2010.
Il transfer pricing e la norma pro-collaborazione
La manovra correttiva della scorsa estate ha modificato l’articolo 1 del Dlgs 471/1997, immunizzando dalla sanzione per infedele dichiarazione il contribuente che consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione “idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati”.
Il provvedimento del direttore è intervenuto proprio a “esplodere” il contenuto della norma, a partire dalla sua parte principale: il contenuto della documentazione “idonea”.
La documentazione
Il provvedimento differenzia gli adempimenti per holding, sub holding, partecipate, stabili organizzazioni. Alle imprese controllate appartenenti a un gruppo multinazionale, ad esempio, basta predisporre la sola “documentazione nazionale. Nello stesso solco va la previsione per cui le piccole e medie imprese (vale a dire quelle con un volume d’affari o di ricavi non superiore a 50 milioni di euro) possono, a determinate condizioni, non aggiornare annualmente i dati dell’analisi di comparabilità.
Forma e termini
L’ombrello della documentazione
La comunicazione
Il transfer pricing e la norma pro-collaborazione
In materia di transfer pricing, la regola base (articolo 110 del Tuir) è quella per cui le transazioni commerciali (beni ceduti/acquistati e servizi prestati/ricevuti) con società non residenti in Italia, ma facenti parte dello stesso gruppo, vanno valutate al valore normale. Questo per evitare arbitraggi fiscali e trasferimenti di materia imponibile da un Paese all’altro.
La manovra correttiva della scorsa estate ha modificato l’articolo 1 del Dlgs 471/1997, immunizzando dalla sanzione per infedele dichiarazione il contribuente che consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione “idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati”.
Il provvedimento del direttore è intervenuto proprio a “esplodere” il contenuto della norma, a partire dalla sua parte principale: il contenuto della documentazione “idonea”.
La documentazione
Punti di riferimento per la definizione della “tp documentation”, il Codice di condotta Ue e le Linee guida Ocse sulla documentazione di prezzi di trasferimento. Documentazione che dovrà essere costituita dal “master file” e dalla “documentazione nazionale”, destinati in sostanza a raccogliere, rispettivamente, informazioni relative al gruppo e alla società. Documentazione che deve essere redatta su base annuale relativamente alle operazioni realizzate dal contribuente rientranti nell’ambito di applicazione della norma sul transfer pricing (comma 7 dell’articolo 110 del Tuir) e che va resa disponibile, per ciascuno dei periodi d’imposta soggetti ad accertamento, secondo le regole ordinarie.
Il provvedimento differenzia gli adempimenti per holding, sub holding, partecipate, stabili organizzazioni. Alle imprese controllate appartenenti a un gruppo multinazionale, ad esempio, basta predisporre la sola “documentazione nazionale. Nello stesso solco va la previsione per cui le piccole e medie imprese (vale a dire quelle con un volume d’affari o di ricavi non superiore a 50 milioni di euro) possono, a determinate condizioni, non aggiornare annualmente i dati dell’analisi di comparabilità.
Forma e termini
Dieci e sette giorni sono i termini stabiliti per le risposte “attese” dall’Amministrazione finanziaria, decorsi i quali quest’ultima non è vincolata all’applicazione della norma anti-sanzioni. Entro dieci giorni dalla relativa richiesta deve essere, infatti, consegnata la documentazione che - è puntualizzato - va presentata necessariamente in formato elettronico (anche, eventualmente, se susseguente all’esibizione “su carta”). Sette sono, invece, di regola (può essere, cioè, concesso anche un tempo più ampio - compatibile con quello dei controlli - in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi) i giorni per la messa a disposizione di informazioni supplementari che si rendessero necessarie nel corso di controlli o altre attività istruttorie.
L’ombrello della documentazione
La norma presuppone la diligenza e la buona fede del “contribuente”. Corollario è l’“avvertenza” per cui la documentazione non vincola l’Amministrazione alla sua applicazione (e le sanzioni possono, perciò, scattare) quando:
- non presenti i contenuti informativi completi e conformi alle disposizioni contenute nel provvedimento, pur rispettando la prescrizioni sulla struttura formale
- le informazioni in essa fornite non corrispondono in tutto o in parte al vero.
La comunicazione
I soggetti che detengono la documentazione devono comunicarne il possesso all’Agenzia delle Entrate con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
La comunicazione attestante, invece, il possesso del “set” relativo ai periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dl 78/2010 va effettuata entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento. Tale dialogo con l’Agenzia dovrà seguire la via telematica: la trasmissione andrà, infatti, effettuata attraverso Entratel (sulla base delle specifiche tecniche indicate all’allegato A del provvedimento). Un dialogo che la stessa Agenzia comunque non interromperà trascorsi i fatidici 90 giorni: eventuali comunicazioni fuori termine avranno, cioè, valore, sempreché, come anticipato, le stesse siano state trasmesse antecedentemente all’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il soggetto abbia avuto formale conoscenza.
r.fo.
pubblicato Mercoledì 29 Settembre 2010
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