Normativa e prassi
Trasporto urbano e sosta veicoli,
l'Iva è dovuta solo dal gestore
Le novità in un decreto ministeriale che disciplina l'imposta sui biglietti di tram, autobus e parcheggi
autobus

L'Iva sulla vendita dei biglietti per il trasporto urbano e sui documenti di parcheggio è dovuta dal titolare dell'attività. L'importo dell'imposta non compare sul documento di viaggio separatamente dal corrispettivo, tranne l'ipotesi in cui l'esercente effettui la prestazione nei confronti di titolari di impresa che utilizzano il servizio. In questo caso è consentita la fatturazione su richiesta dell'interessato.

Le novità nel decreto ministeriale 30 luglio 2009 (pubblicato ieri in Gazzetta), emanato sulla base dei cambiamenti apportati dal Dl 185/2008 all'articolo 74, 1° comma, lettera e), del Dpr 633/1972: secondo la nuova versione, l'Iva sulla rivendita dei biglietti per il trasporto pubblico urbano e dei documenti per la sosta auto "è dovuta dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico".

L'esercente è tenuto ad annotare nel registro, conformemente alla disciplina sull'Iva, le vendite dei documenti di viaggio o di sosta, i corrispettivi relativi al mese anteriore e anche l'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dal giornale di fondo, nel caso di emissione di supporti magnetici privi delle indicazioni contenute nei biglietti tradizionali, come ditta, importo, numero, data, ecc. (articolo 2, decreto del ministro delle Finanze 30 giugno 1992).

Sui compensi corrisposti ai rivenditori dei titoli di viaggio, gli importi dell'Iva sono contabilizzati dall'esercente e assorbiti dal regime monofase. Un'eccezione è rappresentata dai trasporti esenti dall'imposta, quelli cioè che avvengono nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre 50 chilometri, che sono effettuati con taxi o mezzo abilitato agli spostamenti lacuali, fluviali e lagunari (articolo 10, comma 1, n. 14). In tali casi, i compensi riconosciuti agli intermediari dovranno essere assoggettati a Iva dal titolare stesso, il quale, successivamente, provvederà a emettere la fattura per il lavoro di intermediazione.

Altra novità riguarda il trasporto cumulativo. Il biglietto integrato contiene il nome dell'emittente o quello di una delle imprese che partecipano al trasporto, con la conseguenza che gli obblighi Iva devono essere assolti dal soggetto che compare sul documento di viaggio per l'intera prestazione e i corrispettivi riversati agli altri soggetti che partecipano al trasporto, vanno assoggettati all'imposta come prestazioni di servizi di trasporto. 

Patrizia De Juliis
pubblicato Mercoledì 9 Settembre 2009

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