Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Trasporto urbano su funicolare:
se il servizio è affidato ad altri l'Iva è indetraibile
se il servizio è affidato ad altri l'Iva è indetraibile
Il Comune non può detrarre l'imposta pagata per costruire l'impianto neanche quando per il suo utilizzo percepisce un canone
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che un Comune non ha diritto alla detrazione dell'Iva assolta per l'acquisto di beni e servizi utilizzati per la costruzione di una funicolare, la cui gestione, quale attività di trasporto urbano, dovrà essere affidata, attraverso un contratto di servizio, a una società di capitale (risoluzione n. 339 del 30 ottobre).
Il Comune interpellante è del parere che la detrazione dell'Iva sulle spese di realizzazione dell'opera possa essere effettuata, poiché l'affidamento all'esterno dell'attività di gestione e l'assenza di previsione di corrispettivi diretti per la gestione del servizio (con eventuale pagamento soltanto di un canone per l'utilizzo degli impianti), non sembra far venir meno i presupposti soggettivi e oggettivi del carattere di imprenditorialità dell'attività di trasporto urbano in capo al Comune stesso.
L'Agenzia delle Entrate non condivide la tesi sostenuta in base alle seguenti argomentazioni.
Per gli enti non commerciali, tra i quali sono riconducibili i Comuni, agli effetti dell'Iva, rilevano e fanno acquisire a essi la soggettività passiva di imposta esclusivamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole.
Per espressa previsione normativa (art. 4, comma 5, del Dpr n. 633 del 1972) alcune attività, tra cui l'attività di trasporto di persone, si considerano in ogni caso di natura commerciale e sono, quindi, rilevanti ai fini del tributo.
Tuttavia, il mancato diretto svolgimento da parte dell'ente territoriale dell'attività di trasporto, anche se per obbligo di legge, non consente allo stesso di assumere la soggettività passiva ai fini del tributo.
In tal caso, infatti, la prestazione di servizio derivante dal contratto di trasporto, secondo cui il vettore si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo all'altro verso il pagamento di un corrispettivo, è resa direttamente dal soggetto esterno cui è stato affidato il servizio e non dall'ente, in capo al quale rimangono, pur sempre, poteri di indirizzo e di controllo.
Ciò premesso, l'Agenzia osserva che, per gli enti non commerciali, tra i quali sono riconducibili i Comuni, è ammessa in detrazione soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole (articolo 19-ter, Dpr n. 633/1972).
Nel caso in esame, l'attività di trasporto urbano non può essere svolta direttamente dal Comune istante, ma, per obbligo di legge, deve essere affidata, tramite contratto di servizio, a terzi (Dlgs n. 422 del 1997 e articolo 35 della legge n. 448 del 2001).
L'Agenzia, pertanto, ritiene che l'imposta addebitata a titolo di rivalsa sull'acquisto di beni e servizi per la costruzione della funicolare non può essere detratta, in quanto lo svolgimento dell'attività di trasporto non è riconducibile nella sfera soggettiva dell'ente territoriale.
La detrazione non potrà essere operata neppure qualora il Comune addebiti all'affidatario del servizio di trasporto un canone per l'utilizzo degli impianti della funicolare.
In questo caso, infatti, si avrebbe un diverso schema negoziale riconducibile alla concessione di un bene o pluralità di beni aventi natura pubblica, sia perché appartenenti a un ente pubblico, sia perché destinati a soddisfare un interesse eminentemente pubblico, dietro il pagamento di un canone.
L'eventuale addebito del canone per l'utilizzo degli impianti della funicolare non è assoggettabile a Iva per mancanza del presupposto soggettivo in capo al Comune che, nel caso in esame, agisce secondo modalità riconducibili a un regime giuridico proprio degli enti pubblici.
Poiché, quindi, l'operazione prospettata è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva per mancanza del requisito soggettivo in capo al Comune, il diritto alla detrazione dell'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi utilizzati per la costruzione della funicolare non può essere esercitato.
Simonetta Consoli
Marisa Di Cesare
pubblicato Giovedì 31 Ottobre 2002
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