Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Un codice tributo per l’imposta sostitutiva sulle rimanenze finali
Istituito in seguito alle modifiche del Tuir introdotte dalla manovra d’estate sui nuovi metodi di valutazione
Pronto il codice tributo, “1815”, che consente il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali da parte dei soggetti che svolgono attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi o di raffinazione del petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale e il cui volume d’affari supera le soglie previste per l’applicazione degli studi settore. Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 63/E del 12 marzo 2009.
Il Dl 112/2008 (articolo 81, comma 19), convertito dalla legge 133/2008, ha aggiunto al Testo unico delle imposte sui redditi un nuovo articolo, 92-bis, in base al quale, la valutazione delle rimanenze finali di beni indicati all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, per gli operatori dei settori petrolifero e del gas il cui volume d’affari supera le soglie previste per l’applicazione degli studi settore, va effettuata con il metodo della media ponderata o del «primo entrato primo uscito» (Fifo), anche se non adottati in bilancio.
Il maggior valore delle rimanenze finali, determinato secondo il suddetto criterio di valutazione, non concorre a formare il reddito ed è soggetto a un’imposta sostituiva delle imposte sui redditi e dell’Irap, con aliquota del 16 per cento.
Va versata in un’unica soluzione contestualmente al saldo dell’imposta personale dovuta per l’esercizio di prima applicazione del citato articolo 92-bis o, su scelta del contribuente, in tre rate di uguale importo, insieme al saldo delle imposte sul reddito relative all’esercizio di prima applicazione del suddetto articolo 92 bis e dei due esercizi successivi. La seconda e la terza rata, sono maggiorate degli interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.
Il codice tributo va riportato nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Anno di riferimento”, l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento.
L’opzione per l’eventuale rateazione va indicata, invece, nel campo "Rateazione/regione/provincia", utilizzando il formato “NNRR”dove: NN indica il numero della rata da versare e “RR” il numero complessivo delle rate. Se si versa l’imposta in un’unica soluzione, allora nel campo va inserito il codice “0101”.
Alessandra Gambadoro
pubblicato Giovedì 12 Marzo 2009
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