Normativa e prassi
Vendita hardware fuori Ue, non imponibilità garantita al "posticipo"
E' cessione all'esportazione diretta anche se la spedizione dei beni avviene dopo il passaggio di proprietà
hardware

La vendita di hardware da parte di una Spa italiana a una società turca è da considerare una cessione all'esportazione "diretta", e quindi un'operazione non imponibile. Ciò anche se, materialmente, l'uscita dei beni dal territorio comunitario avviene dopo il passaggio di proprietà e dopo l'emissione della fattura di acconto. Ai fini Iva, la cessione di software standardizzato e la concessione in licenza d'uso di un prodotto personalizzato a partire da quello standard va invece inquadrata come una prestazione unica di consulenza e assistenza tecnica nei confronti di un soggetto extra Ue, e di conseguenza esclusa dall'ambito di applicazione dell'imposta per mancanza del presupposto territoriale. L'operazione potrà di conseguenza essere certificata con un documento diverso da una fattura rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e non dovrà confluire nella dichiarazione annuale Iva.
Questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 456/E.

In particolare, nell'istanza di interpello la Spa italiana fa presente che intende stipulare con la società turca due contratti. Il primo ha a oggetto la vendita di hardware e software standardizzato di base, acquistato da fornitori terzi, che sarà ceduto all'azienda al momento della firma del contratto. I beni saranno tuttavia trasferiti in Turchia solo alla fine delle operazioni di adattamento software, che potranno richiedere da uno a quattro anni. Questo contratto prevede che venga corrisposto un acconto pari al 100% del prezzo di acquisto del software standard e dell'hardware. Nel saldo rientreranno poi tutti i costi di assicurazione e trasporto sostenuti dalla cedente italiana per la custodia e lo spostamento dei beni di proprietà dell'azienda turca.
Il secondo contratto è invece relativo alla concessione della licenza d'uso esclusiva e valida per il territorio turco del software personalizzato, che "girerà" sul server costituito dall'hardware e dal software di base venduti con il primo contratto.
Ciò posto, la Spa istante chiede di conoscere qual è il corretto trattamento fiscale ai fini Iva dei corrispettivi che percepirà per effetto dei due contratti.

Dettagliata la risposta dei tecnici dell'Agenzia: la vendita dell'hardware deve essere considerata una cessione all'esportazione "diretta" (ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera a), del decreto Iva) anche se la spedizione dei beni oggetto della cessione avviene dopo il passaggio di proprietà e dopo l'emissione della fattura d'acconto. E' dunque corretto emettere le fatture di acconto e di saldo senza addebito dell'Iva.

Quanto alla realizzazione del software personalizzato, ai fini Iva essa configura una consulenza tecnica e non, come ipotizzato dalla società istante, un trasferimento di un diritto di proprietà intellettuale. Un'interpretazione confermata anche da una sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea, nella quale è stato precisato che la fornitura di un programma standard e il suo successivo adattamento alle esigenze dell'acquirente "costituiscono, in linea di principio, un'unica prestazione di servizi ai fini dell'Iva" se la personalizzazione riveste un'importanza decisiva per il corretto e duraturo uso del software. Ciò a prescindere dalla circostanza che siano stati previsti dei prezzi separati per la fornitura del programma standard e per il suo adattamento. Una risoluzione delle Entrate (n. 86/2002) ha inoltre chiarito che "la possibilità di risultati brevettabili non esclude che la prestazione costituisca consulenza tecnica".

La cessione del programma standard e la concessione in licenza d'uso della versione personalizzata va dunque senza dubbio considerata, ai fini Iva, come una prestazione unica di consulenza e assistenza tecnica (articolo 7, quarto comma, lettera d), del decreto Iva). Ciò perché senza gli adattamenti l'uso del software non sarebbe economicamente utile per la società turca e a prescindere dal fatto che siano stati stipulati due distinti contratti, uno per la fornitura del prodotto standard e uno per la concessione in licenza d'uso di quello personalizzato. Così qualificata, la prestazione, resa nei confronti di un soggetto residente fuori dall'Unione europea, è esclusa dall'ambito di applicazione dell'Iva per carenza del presupposto territoriale, indipendentemente dal luogo di utilizzo. Ne consegue - conclude la risoluzione - che l'operazione "potrà essere certificata con un documento diverso da una fattura rilevante ai fini Iva e che la stessa non dovrà confluire nella dichiarazione annuale Iva".

Chiara Ciranda
pubblicato Martedì 2 Dicembre 2008

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