Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Normativa e prassi
Volantini di partito con bollo
fuori dalla campagna elettorale
fuori dalla campagna elettorale
Niente esenzione di imposta per i documenti correlati alla mera attività divulgativa dei movimenti politici
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 89/E del 1° aprile, precisa che le richieste presentate dai movimenti e partiti politici, fuori dal periodo elettorale, per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, non rientrano tra gli “atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto” individuati dall’articolo 27-ter, della tabella di cui all’allegato B, del Dpr 642/1972 e, quindi, sono sottoposti alla tariffa ordinaria di 14,62 euro per foglio.
È questa, in sintesi, la risposta che dà l’Amministrazione finanziaria a un Comune che chiede chiarimenti circa il corretto trattamento tributario da applicare alla suddetta tipologia di documentazione. L’istante sostiene di non ritenere estendibile al caso illustrato la norma relativa agli atti “esenti in modo assoluto”.
È questa, in sintesi, la risposta che dà l’Amministrazione finanziaria a un Comune che chiede chiarimenti circa il corretto trattamento tributario da applicare alla suddetta tipologia di documentazione. L’istante sostiene di non ritenere estendibile al caso illustrato la norma relativa agli atti “esenti in modo assoluto”.
I tecnici delle Entrate concordano. Spiegano, infatti, che l’articolo 27-ter, chiamato in causa dallo stesso ente, dispensa dal pagamento del bollo gli “Atti costitutivi, statuti e ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari”. L’esenzione scatta, in poche parole, soltanto per gli adempimenti resi obbligatori dalla legge.
L’articolo 1 della stessa tabella stabilisce, inoltre, che il tributo non è dovuto per “Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale”. Il beneficio, quindi, è strettamente legato alla chiamata alle urne dei cittadini.
Non sono queste le ipotesi presentate nell’istanza di interpello. L’attività di volantinaggio descritta si configura, secondo l’Agenzia, come “mera attività divulgativa, propagandistica o di proselitismo che non è imposta da alcuna norma giuridica” e non è correlata ad alcuna consultazione elettorale.
Di conseguenza, i partiti che distribuiscono volantini su un’area pubblica a prescindere da elezioni, non usufruiscono di alcuno sconto e devono presentare istanza all’amministrazione competente pagando – come per qualsiasi richiesta di documentazione, certificazione, ricorso, eccetera – l’imposta di bollo nella misura di 14,62 euro per foglio, così come stabilito dall’articolo 3 della tariffa allegata al Dpr n. 642/1972. Stesso trattamento, precisa il successivo articolo 4, per le conseguenti autorizzazioni rilasciate.
Anna Maria Badiali
pubblicato Mercoledì 1 Aprile 2009
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