Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Normativa e prassi
Affittasi yacht nell'isola di Mann.
Anche Unico lo deve sapere
Anche Unico lo deve sapere
Un'imbarcazione comperata e ormeggiata in un paese straniero deve essere dichiarata al fisco se produce reddito
Lo yacht acquistato e detenuto in un paese straniero deve essere indicato in Unico Pf (modulo RW) nel periodo di imposta in cui è suscettibile di produrre reddito imponibile in Italia. L'obbligo nasce dallo sfruttamento economico del bene.
Il modulo RW va sempre compilato, invece, se l'operazione è effettuata da un'impresa.
Il chiarimento nella risoluzione 172/E del 3 luglio, con la quale l'Amministrazione finanziaria risponde a un contribuente che ha comperato nel 2007, a uso privato, uno yacht battente bandiera dell'isola di Mann e tuttora iscritto nei registri navali dell'isola. L'imbarcazione, spiega l'istante, è in grado di produrre reddito imponibile nel caso in cui venga data in uso a titolo oneroso.
Il pagamento è avvenuto con bonifico bancario a favore di un intermediario italiano che ha poi trasferito il corrispettivo su un conto corrente estero intestato al venditore.
Il contribuente ha compilato per l'anno di imposta 2007 le sezioni II e III del modulo RW di Unico e precisa che in futuro continuerà a indicare i dati connessi all'investimento e ai bonifici relativi alla gestione dello yacht. Chiede se il suo comportamento è fiscalmente corretto.
Il chiarimento delle Entrate parte dall'esame del primo comma dell'articolo 4 del Dl n. 167/1990 (monitoraggio fiscale) che disciplina, sotto il profilo tributario, gli investimenti all'estero effettuati da persone, enti non commerciali e società semplici residenti in Italia. La norma stabilisce che le operazioni in questione debbano essere segnalate in Unico se potenzialmente in grado di produrre reddito da fonte estera soggetto a tassazione nel nostro Paese.
Il secondo comma dello stesso articolo specifica, inoltre, che devono altresì essere indicate le somme oggetto di trasferimento.
Quindi, tutti gli investimenti effettuati in un paese straniero in grado di produrre entrate tassabili per la legislazione nazionale, devono essere comunicati in Unico a prescindere dal fatto che, nel periodo di riferimento, abbiano concretamente fornito guadagno.
La risoluzione sottolinea che, come già chiarito dalla circolare 9/2002, l'obbligo decade se l'investimento non è suscettibile di produrre reddito in Italia. L'esempio chiarificatore è quello dell'appartamento acquistato all'estero e non affittato o ceduto a titolo oneroso, ma tenuto a propria disposizione. Anche l'imbarcazione oggetto dell'interpello non è soggetta all'adempimento in astratto, ma in quanto potenzialmente produttrice di redditi imponibili in Italia derivanti dal suo sfruttamento economico (cessione in uso a terzi).
L'ipotesi non riguarda le imprese che, in ogni caso, devono dichiarare l'investimento e compilare il modulo RW.
Tornando allo yacht acquistato nell'isola di Mann, fa dunque bene il contribuente sia a compilare la II sezione del modulo, perché il natante può produrre incassi imponibili ai fini Irpef, che a riportare nella III sezione i dati relativi ai bonifici riguardanti l'acquisto e la gestione dell'imbarcazione.
Il modulo RW va sempre compilato, invece, se l'operazione è effettuata da un'impresa.
Il chiarimento nella risoluzione 172/E del 3 luglio, con la quale l'Amministrazione finanziaria risponde a un contribuente che ha comperato nel 2007, a uso privato, uno yacht battente bandiera dell'isola di Mann e tuttora iscritto nei registri navali dell'isola. L'imbarcazione, spiega l'istante, è in grado di produrre reddito imponibile nel caso in cui venga data in uso a titolo oneroso.
Il pagamento è avvenuto con bonifico bancario a favore di un intermediario italiano che ha poi trasferito il corrispettivo su un conto corrente estero intestato al venditore.
Il contribuente ha compilato per l'anno di imposta 2007 le sezioni II e III del modulo RW di Unico e precisa che in futuro continuerà a indicare i dati connessi all'investimento e ai bonifici relativi alla gestione dello yacht. Chiede se il suo comportamento è fiscalmente corretto.
Il chiarimento delle Entrate parte dall'esame del primo comma dell'articolo 4 del Dl n. 167/1990 (monitoraggio fiscale) che disciplina, sotto il profilo tributario, gli investimenti all'estero effettuati da persone, enti non commerciali e società semplici residenti in Italia. La norma stabilisce che le operazioni in questione debbano essere segnalate in Unico se potenzialmente in grado di produrre reddito da fonte estera soggetto a tassazione nel nostro Paese.
Il secondo comma dello stesso articolo specifica, inoltre, che devono altresì essere indicate le somme oggetto di trasferimento.
Quindi, tutti gli investimenti effettuati in un paese straniero in grado di produrre entrate tassabili per la legislazione nazionale, devono essere comunicati in Unico a prescindere dal fatto che, nel periodo di riferimento, abbiano concretamente fornito guadagno.
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Anna Maria Badiali
pubblicato Lunedì 6 Luglio 2009
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