Operazioni straordinarie - Imposta sostitutiva
fusione_scisisoneI soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (art. 15, commi 10-12, D.l. n. 185/2008) devono procedere al versamento dell'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, con la maggiorazione dello 0,4%. Se i maggiori valori non sono relativi ai crediti, il versamento dell'imposta è assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria. Per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la scadenza è spostata al 5 agosto 2010.Si utilizza il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo:
  • 1821    imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 10, D.l. n. 185/2008 - Maggiori valori attività immateriali
  • 1822    imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.l. n. 185/2008 - Maggiori valori altre attività
  • 1823    imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.l. n. 185/2008 - Maggiori valori crediti
Data scadenza: 
Venerdì 16 Luglio 2010