La Posta
Agevolazioni fiscali per la sostituzione di componenti vetrati
Le spese di sostituzione degli infissi con componenti vetrati posti su un balcone possono beneficiare della detrazione del 55% prevista per gli interventi finalizzati al risparmio energetico? La detrazione predetta è cumulabile con altre agevolazioni fiscali per il recupero edilizio?
I. Oriani
L'articolo 1, comma 20, della legge 244/2007 – la finanziaria peril2008 – ha prorogato la detrazione dall'imposta sul reddito pari al 55% delle spese sostenute dal contribuente per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. La sostituzione degli infissi con componenti vetrati della veranda preesistente beneficia della detrazione a condizione che vengano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti nell’allegato b) del decreto del ministro dello Sviluppo economico11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008, come modificato dal decreto 26 gennaio 2010.
Il risparmio energetico conseguito deve essere comprovato dalla specifica documentazione prescritta dal decreto interministeriale richiamato.

Occorre, in particolare, acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti. L'asseverazione deve specificare il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e che, successivamente all'intervento, latrasmittanza del medesimo componente sia inferiore o uguale a determinati valori.
L'asseverazione "può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti previsti per gli interventi sull'involucro degli edifici, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto".
L'articolo1, comma24, lettera c), della legge finanziaria per il 2008 (con riferimento quindi ai lavori eseguiti a partire da tale periodo d'imposta) dispone che per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 296/2006, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo1, comma 348, lettera b), della medesima legge cioè non è richiesto l'attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica.

Si precisa, inoltre, che la detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi (ad esempio, con la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio) e, dal 1° gennaio 2009, con eventuali incentivi e contributi concessi dall’Unione europea, dalle regioni o dagli enti locali (risoluzione n. 3/E del 2010).

risponde
Antonina Giordano
 pubblicato Venerdì 30 Luglio 2010