La Posta
Atti non in regola con l’imposta di bollo
Un funzionario può rifiutarsi di accettare un atto non in regola con l’imposta di bollo?
U. Magini
I funzionari e i dipendenti dell’Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché i giudici e gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e i registri non in regola con le disposizioni del Dpr 642/1972 (disciplina dell’imposta di bollo).
Tuttavia, gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell’ufficio che li ha ricevuti e, per l’autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione, al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 30 dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito (o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo).
La trasmissione di atti e documenti da parte del funzionario configura un momento anteriore rispetto al procedimento sanzionatorio da instaurarsi successivamente a cura dell’Agenzia: la contestazione dell’infrazione, pertanto, ha formalmente luogo mediante la notificazione dell’invito a sanare l’irregolarità entro 10 giorni dal ricevimento o qualora l’interessato non provveda con l’emissione dell’avviso con contestuale irrogazione delle sanzioni.
L’ufficio delle Entrate competente è individuato in base al domicilio fiscale del soggetto autore della violazione.
L’inosservanza da parte del funzionario (nonché dei pubblici ufficiali, dei giudici e degli arbitri) degli obblighi è punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da 103,29 a 260,58 euro.
Tali regole, tuttavia, non valgono se l’omissione riguarda le cambiali e gli assegni bancari.
La cambiale, il vaglia cambiario e l’assegno bancario, infatti, non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall’origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall’estero, prima che se ne faccia uso.
L’inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d’ufficio. Il portatore o possessore non può, pertanto, esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l’imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative.
Si precisa, infine, che i notai, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell’ammontare dell’imposta di bollo pagata per i predetti titoli.

risponde
Antonina Giordano
 pubblicato Venerdì 21 Gennaio 2011