La Posta
Box pertinenziale dell’abitazione in costruzione
Ho costruito in proprio un immobile abitativo e un box a esso pertinenziale. Le spese per il box possono fruire della detrazione del 36% se lo stesso viene ultimato prima che si costituisca il vincolo pertinenziale con l’abitazione in costruzione?
F. Salvemini
Ai sensi dell’articolo 1 della legge 449/1997, la detrazione del 36% spetta anche per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali. Il fatto che gli immobili ancora non siano stati ultimati non rileva ai fini dell’agevolazione.
Infatti, con circolare 95/2000, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, acquistando contemporaneamente casa e box da cooperativa o da immobiliare con un unico atto notarile indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa e conoscendo l’esatto importo riferibile alla costruzione del box, può essere operata la detrazione relativamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale.
Con circolare 55/2001, l’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che, nel caso in cui sia stato stipulato con una cooperativa edificatrice un contratto preliminare per l’acquisto/assegnazione dell’abitazione e del box pertinenziale in corso di costruzione, non rileva la circostanza che gli immobili non siano ancora stati realizzati, in quanto la destinazione funzionale del box al servizio dell’abitazione da realizzare risulta dal contratto preliminare di assegnazione registrato.
Nel caso prospettato, di costruzione realizzata in economia, l’esistenza del vincolo pertinenziale deve risultare dalla concessione edilizia.
Naturalmente, la detrazione compete limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale che risultino documentate da pagamento avvenuto mediante bonifico, fermo restando l’obbligo di effettuare la comunicazione al Centro operativo di Pescara prima di usufruire della detrazione.

risponde
Antonina Giordano
 pubblicato Venerdì 8 Ottobre 2010