Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
La Posta
Certificazione dei corrispettivi da parte di un soggetto diverso dal cedente
E' possibile la certificazione dei corrispettivi da parte di un soggetto diverso dal cedente?
Samuele Follini
La legge 26 gennaio 1983, n. 18, e il decreto ministeriale di attuazione 23 marzo 1983 contengono le disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino fiscale, escludendo la possibilità di emissione dello scontrino fiscale tramite terzi.
In particolare, l'articolo 1 del decreto ministeriale dispone che "per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura (...) deve essere rilasciato uno scontrino fiscale, avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12, al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione (...)".
L'articolo 8 del medesimo decreto dispone che "entro il giorno successivo a quello della messa in servizio dell'apparecchio misuratore fiscale, l'utente provvede a darne comunicazione al competente Ufficio unico delle entrate mediante apposita dichiarazione.
La dichiarazione (...) contiene i dati identificativi dell'utente (...) e l'ubicazione dell'esercizio in cui (il modello di misuratore fiscale) è in servizio (...)".
Il comma 4 dell'articolo 12 prevede, inoltre, che "lo scontrino di chiusura giornaliera deve contenere, nell'ordine elencato: 1) il numero di partita Iva dell'emittente e l'ubicazione dell'esercizio; (...)".
Dalle norme citate si evince che l'apparecchio misuratore fiscale deve essere intestato a un unico soggetto utilizzatore che coincide necessariamente con il contribuente cui appartengono le merci cedute, a nulla rilevando le modalità di esercizio dell'attività commerciale.
Pertanto, ciascun soggetto tenuto alla certificazione dei corrispettivi dovrà emettere ricevuta fiscale ovvero, alternativamente, dotarsi di un proprio misuratore fiscale per l'emissione dello scontrino fiscale, in applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 696, ai sensi del quale " I corrispettivi delle cessioni di beni (...) per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste l'obbligo di certificazione fiscale stabilito dall'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere documentati, indipendentemente dall'esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale (...) ovvero dello scontrino fiscale (...), con l'osservanza delle relative discipline".
Viceversa, è ammissibile l'emissione della fattura da parte del terzo. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del Dpr 633/1972, infatti, per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo.
L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcun strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'amministrazione finanziaria e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di Iva.
La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica.
In particolare, l'articolo 1 del decreto ministeriale dispone che "per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura (...) deve essere rilasciato uno scontrino fiscale, avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12, al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione (...)".
L'articolo 8 del medesimo decreto dispone che "entro il giorno successivo a quello della messa in servizio dell'apparecchio misuratore fiscale, l'utente provvede a darne comunicazione al competente Ufficio unico delle entrate mediante apposita dichiarazione.
La dichiarazione (...) contiene i dati identificativi dell'utente (...) e l'ubicazione dell'esercizio in cui (il modello di misuratore fiscale) è in servizio (...)".
Il comma 4 dell'articolo 12 prevede, inoltre, che "lo scontrino di chiusura giornaliera deve contenere, nell'ordine elencato: 1) il numero di partita Iva dell'emittente e l'ubicazione dell'esercizio; (...)".
Dalle norme citate si evince che l'apparecchio misuratore fiscale deve essere intestato a un unico soggetto utilizzatore che coincide necessariamente con il contribuente cui appartengono le merci cedute, a nulla rilevando le modalità di esercizio dell'attività commerciale.
Pertanto, ciascun soggetto tenuto alla certificazione dei corrispettivi dovrà emettere ricevuta fiscale ovvero, alternativamente, dotarsi di un proprio misuratore fiscale per l'emissione dello scontrino fiscale, in applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 696, ai sensi del quale " I corrispettivi delle cessioni di beni (...) per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste l'obbligo di certificazione fiscale stabilito dall'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere documentati, indipendentemente dall'esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale (...) ovvero dello scontrino fiscale (...), con l'osservanza delle relative discipline".
Viceversa, è ammissibile l'emissione della fattura da parte del terzo. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del Dpr 633/1972, infatti, per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo.
L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcun strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'amministrazione finanziaria e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di Iva.
La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica.
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Lunedì 15 Marzo 2010
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