Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
La Posta
Certificazione della prestazione alberghiera
A seguito di un soggiorno in albergo mi è stato rilasciato lo scontrino fiscale. Lo scontrino emesso equivale ai fini Iva alla ricevuta fiscale?
M. Fiore
Ai fini Iva, l’emissione dello scontrino fiscale è una modalità alternativa al rilascio della ricevuta fiscale nei casi in cui, per la certificazione dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste l’obbligo di certificazione fiscale stabilito dall’articolo 12, comma 1, della legge 413/1991.
In tali ipotesi, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi possono essere documentati, indipendentemente dall’esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale (di cui all’articolo 8 della legge 249/1976) ovvero dello scontrino fiscale (di cui alla legge 18/1983), con l’osservanza delle relative discipline.
In tali ipotesi, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi possono essere documentati, indipendentemente dall’esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale (di cui all’articolo 8 della legge 249/1976) ovvero dello scontrino fiscale (di cui alla legge 18/1983), con l’osservanza delle relative discipline.
L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica.
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Venerdì 15 Aprile 2011
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