Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
La Posta
Chiarimenti sulla facoltà di esercizio dell'autotutela
Ho ricevuto una cartella esattoriale che non ritengo corretta. Come si esercita l’autotutela?
Lettera non firmata
Se l'Amministrazione finanziaria constata di aver commesso un errore, può correggerlo esercitando “autotutela”. E’ una facoltà discrezionale, il cui mancato esercizio non può costituire oggetto di impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate, attraverso i suoi uffici, può provvedere all'autocorrezione in via autonoma, "d'ufficio", oppure dietro iniziativa del contribuente.
L'istanza non è soggetta al rispetto di forme particolari: è sufficiente, ad esempio, trasmettere all'ufficio competente una semplice domanda in carta libera contenente un'esposizione sintetica dei fatti corredata dalla documentazione idonea a comprovare le tesi sostenute. In particolare, deve essere specificato l'atto di cui si chiede l'annullamento, i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte. Qualsiasi atto può essere oggetto di riesame.
Competente per l'annullamento dell'atto illegittimo è lo stesso ufficio locale che ha emanato l'atto.
Se ricorrono i requisiti per l'esercizio dell'autotutela e l'ufficio competente, a causa di "grave inerzia", non provvede all'annullamento dell'atto, è la Direzione regionale da cui l'ufficio dipende che, in via sostitutiva, può procedere all'annullamento dovuto.
I casi più frequenti di annullamento di un atto o di revoca dello stesso si hanno quando l'illegittimità deriva da:
• errore di persona
• evidente errore logico o di calcolo
• errore sul presupposto dell’imposta
• doppia imposizione
• mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti
• mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza)
• sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
• errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
L'annullamento dell'atto illegittimo può essere effettuato anche se è pendente il giudizio o se l'atto è divenuto ormai definitivo perché i termini per ricorrere sono decorsi e anche se il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.
Se sulla questione si è formato un giudicato sostanziale (se, cioè, il contribuente ha impugnato l'atto e i giudici tributari, con decisione non più revocabile, hanno dato ragione all'Amministrazione), l'annullamento è possibile soltanto per motivi di illegittimità del tutto diversi da quelli esaminati e respinti dai giudici.
L'annullamento dell'atto illegittimo comporta automaticamente l'annullamento degli atti a esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l'annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l'obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.
L'annullamento dell'atto illegittimo comporta automaticamente l'annullamento degli atti a esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l'annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l'obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Martedì 6 Luglio 2010
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