Venerdì 3 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:20
La Posta
Comunicazione di fine lavori per interventi di ristrutturazione edilizia
La comunicazione di fine lavori prevista, ai fini della detrazione del 36%, per gli interventi che comportino una spesa superiore a 51.645,69 euro è obbligatoria?
Lettera non firmata
La possibilità di usufruire della detrazione d’imposta è subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.
In particolare, è necessario, tra l’altro, come previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto, “trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 pari a L. 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi”.
Il successivo articolo 4 prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 1 e 2.
Il mancato invio della comunicazione comporta, al pari del mancato rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti per fruire del beneficio, la revoca dell’agevolazione.
Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/2010 ha precisato che, poiché dal 2003 il plafond di spesa detraibile (48.000 euro) è inferiore alla soglia a partire dalla quale l'adempimento è obbligatorio (51.645,69 euro), la disposizione che prevede la decadenza dal beneficio in caso di omesso invio della comunicazione debba considerarsi superata
a partire dalla detrazione richiesta per il suddetto periodo d’imposta.
In particolare, è necessario, tra l’altro, come previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto, “trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 pari a L. 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi”.
Il successivo articolo 4 prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 1 e 2.
Il mancato invio della comunicazione comporta, al pari del mancato rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti per fruire del beneficio, la revoca dell’agevolazione.
Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/2010 ha precisato che, poiché dal 2003 il plafond di spesa detraibile (48.000 euro) è inferiore alla soglia a partire dalla quale l'adempimento è obbligatorio (51.645,69 euro), la disposizione che prevede la decadenza dal beneficio in caso di omesso invio della comunicazione debba considerarsi superata
a partire dalla detrazione richiesta per il suddetto periodo d’imposta.
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Martedì 24 Agosto 2010
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