La Posta
Condominio: adempimenti ai fini Ici e responsabilità dell’amministratore
A quali adempimenti Ici è soggetto il condominio? L’amministratore risponde in proprio degli eventuali errori e/o omissioni commessi nell’esecuzione dei versamenti?
Di Girolamo
L’Ici è dovuta anche sugli immobili in comproprietà condominiale. L’amministratore risponde in proprio degli eventuali errori e/o omissioni commessi nei relativi adempimenti.
L’articolo 10, comma 4, ultimo capoverso del Dlgs 504/1992 recita: nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell’articolo 1117 del codice civile oggetto di proprietà comune la dichiarazione deve essere presentata dall’amministrazione del condominio per conto dei condomini.
Tutti i proprietari (o titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) hanno l’obbligo di dichiarare gli immobili posseduti, mediante la presentazione di un apposito modello, al Comune in cui si trovano gli stessi.
Per gli immobili condominiali (ad esempio, i locali per la portineria, l’alloggio del portiere, l’autorimessa, il locale per le assemblee, la lavanderia, il locale per la caldaia, e per gli altri servizi in comune) tale adempimento deve essere espletato, per conto dei condòmini, dall’amministratore.
La dichiarazione è valida anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni che comportano un diverso importo dell’imposta da versare.
In caso di variazioni riguardanti la struttura o la destinazione degli immobili, l’amministratore è tenuto a presentare una nuova dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Al versamento dell’Ici sono tenuti i singoli condòmini, ciascuno per la propria quota. Tuttavia, per facilitare l’adempimento, il comune, con proprio regolamento, può riconoscere all’amministratore di condominio la facoltà di effettuare un versamento complessivo.
In tal caso, l’amministratore effettuerà la ripartizione tra i condòmini in base ai rispettivi millesimi di proprietà, fornendo loro la documentazione relativa alla determinazione e al versamento dell’imposta.

L'Ici deve essere versata in due rate:
  • la prima, in acconto, va pagata entro il 16 giugno ed è pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno; il calcolo si effettua tenendo conto dell’aliquota dell’anno precedente
  • la seconda rata, a saldo, si versa tra il 1° e il 16 dicembre e si calcola applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’anno in corso.
Il pagamento può essere anche effettuato in unica soluzione entro il termine previsto per l’acconto, in tal caso, però, occorre applicare l’aliquota stabilita dal Comune per l’anno in corso.
Tutti i versamenti possono essere eseguiti utilizzando il modello F24 o il bollettino postale presso gli uffici postali, gli agenti della riscossione, le banche.

risponde
Antonina Giordano
 pubblicato Giovedì 19 Agosto 2010