La Posta
Conservazione delle agevolazioni “prima casa” sul successivo acquisto di abitazione
Sono in possesso di un’immobile acquistato come prima casa in cui risiedo e che sto cercando di vendere. Nel mese di giugno acquisterò un’immobile, sempre come prima casa, in cui andrò ad abitare. Quanto tempo ho per vendere dalla data dell’acquisto per usufruire delle agevolazioni fiscali e del credito d’imposta? Il riacquisto può consistere anche nell’assegnazione di un alloggio grezzo?
S. Robinds – E. Piazza
E’ prevista la decadenza dal regime agevolato previsto per l’acquisto della “prima casa” in caso “…di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici… prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto”.
In tale ipotesi, l’agenzia delle Entrate provvede al recupero della “differenza fra l’imposta calcolata in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata”, nonché all’irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% della differenza medesima. Devono, inoltre, essere recuperate le maggiori imposte ipotecarie e catastali, maggiorate della sanzione amministrativa del 30 per cento.
La revoca dell’agevolazione non ha luogo, invece, “…nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici (prima casa), proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda accedere, anche per il secondo acquisto, alle agevolazioni “prima casa” è necessario:
  • che l’immobile sia ubicato nel comune in cui l’acquirente abbia o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza
  • che l’acquirente non sia titolare di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune in cui è situato l’immobile da acquistare
  • che l’acquirente non risulti titolare in tutto il territorio nazionale, neppure per quote e in regime di comunione legale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto uso e abitazione su un’altra casa acquistata con le agevolazioni fiscali.
I medesimi requisiti devono ricorrere, inoltre, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’articolo 7 della legge 448/1998, che prevede la concessione di un credito d’imposta a favore dei contribuenti che acquistano, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata, un’altra casa di abitazione “non di lusso”.
In tale ultima ipotesi, il legislatore ha subordinato espressamente la concessione del credito al ricorrere “…delle condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131…”.

Potendo il riacquisto della nuova casa avvenire a qualsiasi titolo (non gratuito, però), esso può consistere anche nell’assegnazione dell’alloggio. In tal caso, è necessario che i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge per l’ottenimento delle agevolazioni prima casa sussistano sia al momento in cui si perfeziona il verbale di assegnazione sia al momento in cui viene effettuato il rogito notarile.


risponde
Antonina Giordano
 pubblicato Lunedì 28 Marzo 2011