La Posta
Contabilità informatizzata: obblighi di comunicazione
La comunicazione all’agenzia delle Entrate dell’archivio informatico comporta anche la comunicazione dell’impronta delle scritture?
Lettera non firmata
La risposta è affermativa. La tenuta della contabilità informatizzata è, sia ai fini civilistici che a quelli fiscali, considerata equivalente alla tenuta della contabilità effettuata secondo le modalità ordinarie (articoli da 2214 a 2220 c.c. in materia di scritture contabili; articolo 2712 c.c. in materia di validità probatoria delle riproduzioni meccanografiche; articolo 22, comma 2, del Dpr 600/1973) a condizione che vengano rispettati gli adempimenti dettati con il decreto ministeriale 23 gennaio 2004. Il Dm prevede, in particolare, l’obbligo per i soggetti interessati di comunicare all’agenzia delle Entrate ogni anno, entro il mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’Irap e all’Iva, l’impronta dell’archivio informatico, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale. L’archivio informatico contiene anche i documenti informatici relativi alle scritture per cui la prescritta comunicazione dell’impronta dell’archivio comporta anche la comunicazione dell’impronta delle scritture.

Antonina Giordano

 pubblicato Giovedì 15 Gennaio 2009